La omessa graduazione degli incarichi dirigenziali non determina automaticamente il
riconoscimento della stessa nella misura più elevata: è questo il principio affermato dalla
sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 6316/2021. Tale omissione
determina come conseguenza devono essere “compiuti ex novo i relativi adempimenti”.
In premessa, viene ricordato che “la retribuzione della dirigenza (siamo nell’ambito della
sanità) prevede l’indennità di posizione in misura fissa ed in misura variabile, quest’ultima
determinata in base alla tipologia a rilevanza dell’incarico ricevuto, oltre alla retribuzione di
risultato”.
La indicazione è che, per consolidata giurisprudenza, “il provvedimento di graduazione
delle funzioni ha natura di atto di macro-organizzazione riconducibile all’articolo 2, comma
1, del d.lgs. n. 165/2001 ed integra un elemento costitutivo della parte variabile della
retribuzione di posizione, sicchè in caso di mancata adozione del detto atto organizzativo,
la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto
all’importanza e complessità dell’incarico ricoperto, né in maniera indifferenziata in
proporzione alla disponibilità dell’apposito fondo aziendale, i cui atti di determinazione
hanno natura contabile e non sono idonei a fondare posizioni giuridiche piene, a sostegno
di pretese economiche individuali”.