Le regole dettate dalla normativa previgente, con particolare riferimento alle previsioni
dettate dal d.l. n. 90/2014, non sono state abrogate, quanto meno in modo espresso.
Anche se esse devono comunque fare i conti con le nuove regole dettate dal legislatore e
che mettono al centro, in luogo del turn over, il rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti, depurate dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Sulla base delle nuove previsioni
legislative, nei comuni cd virtuosi le capacità assunzionali legate alla sostituzione dei
cessati sono espressamente integrate dalla possibilità di aumento della spesa del
personale entro i valori percentuali previsti dal Decreto dei ministri della Pubblica
Amministrazione, dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno del 17 marzo per i comuni e
da quello dei ministri della Pubblica Amministrazione e dell’Economia e delle Finanze del
mese di settembre del 2019 per le regioni. Aumenti della spesa del personale che
comunque non devono fare superare all’ente la soglia di virtuosità nel rapporto tra spesa
del personale ed entrate correnti.
I comuni e le regioni non virtuose non hanno un blocco delle assunzioni, né vengono
ridotte (almeno fino al 2025) le loro capacità assunzionali fissate dalla normativa
previgente. Tali amministrazioni devono rispettare i vincoli dettati dal citato Decreto
attuativo dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 nel rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti.
GLI ENTI NON VIRTUOSI
I comuni che sono al di sopra dei valori di cui alla tabella 3 dell’articolo 6 del Decreto dei
ministri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno del
17 marzo, cioè gli enti che superano di oltre il 4% il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti previsto per potere rientrare nella fascia della virtuosità, devono rientrare
entro il 2025 nel valore soglia previsto per la fissazione di tale rapporto.
Mentre gli enti di cui al comma 3 del citato articolo 6, cioè quelli cd intermedi ovvero in cui
il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti supera quello previsto per gli enti
cd virtuosi ma di una percentuale non superiore al 4% ovvero quelli, per usare la
terminologia della circolare dei ministri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e
delle Finanze e dell’Interno del 17 marzo, con “moderata incidenza della spesa del
personale”, devono garantire che lo stesso non peggiori rispetto a “quello corrispondente
registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”.
Anche se non espressamente estesa alle amministrazioni che superano il rapporto di
virtuosità di un valore percentuale di oltre il 4%, si deve ritenere che il vincolo di non
peggiorare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell’anno precedente si
debba applicare anche a queste amministrazioni, che altrimenti godrebbero di regole
meno rigide rispetto a quelle dettate per gli enti cd intermedi.
L’ANNO IN CORSO
Mancano regole specifiche per la fase di prima applicazione, salva la salvaguardia degli
effetti delle assunzioni avviate prima dello scorso 20 aprile, data di entrata in vigore delle
nuove disposizioni e, quindi, dell’assunzione del rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti come elemento essenziale di riferimento per le assunzioni di personale. La
circolare dei ministri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e delle Finanze e
dell’Interno del 17 marzo, tesi che non è fatta propria dalla deliberazione della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 61/2010, chiarisce che le
procedure assunzionali avviate prima dello scorso 20 aprile, quindi della data di entrata in
vigore del decreto, a condizione che si sia proceduto alla prenotazione dei relativi oneri

nelle scritture contabili, possano essere “fatte salve” e che i relativi oneri per il solo 2020
non debbano per gli enti cd intermedi e per quelli non virtuosi, intendendo come tali quelli
con “elevata incidenza della spesa del personale”, non devono tenere conto di tali oneri. Si
deve evidenziare che, a parte i dubbi sulla applicabilità di questa deroga, siamo in
presenza di una disposizione di scarso rilievo concreto: stiamo infatti parlando di una
deroga limitata ad un solo anno e, peraltro, nel corso del 2020 i costi derivanti da queste
assunzioni non vanno calcolati nella pienezza, visto che spesso queste assunzioni si sono
concretizzate nel corso dell’anno o talvolta ancora oggi le relative procedure non si sono
concluse.
Per il 2020 alcuni enti hanno adottato la programmazione del fabbisogno del personale
prima della approvazione del conto consuntivo dell’anno 2019. Si deve ritenere che tali
amministrazioni non abbiano l’obbligo di dare corso alla revisione della propria
deliberazione. Peraltro è questo un tema che si pone annualmente, visto che a regime
l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente deve essere effettuata entro il
30 aprile, mentre la programmazione del fabbisogno deve essere approvata di norma
unitamente alla adozione del DUP, cioè entro la fine del mese di luglio dell’anno
precedente. E, sicuramente, la norma non può impegnare le amministrazioni a dare corso
alla modifica della propria programmazione del fabbisogno nel corso dello stesso anno per
assumere come base di riferimento gli ultimi dati contabili.
Le amministrazioni comunali che hanno approvato la propria programmazione del
fabbisogno prima della entrata in vigore del decreto attuativo dell’articolo 33 del d.l. n.
34/2019, quindi prima dello scorso 20 aprile, hanno a parere di chi scrive il vincolo di
verificare la coerenza di tale documento con i nuovi vincoli dettati dalla normativa. Quindi,
applicando la nuova programmazione, devono indicare in quale tipologia vanno inseriti (se
virtuosi o con moderata incidenza della spesa del personale o con elevata incidenza delle
stesse). E, di conseguenza, devono attestare se sono dei comuni virtuosi che, applicando
tale documento, non supereranno la soglia di virtuosità, se sono intermedi che non
peggioreranno il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello
risultante dall’ultimo rendiconto approvato e se hanno una elevata incidenza della spesa
del personale che non peggioreranno il rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti rispetto a quello risultante dall’ultimo rendiconto approvato e che entro il 2025
rientreranno nella soglia prevista per le amministrazioni con moderata incidenza della
spesa per il personale.