I comuni devono attivare le procedure per la nomina del segretario e le stesse non devono
avere un esito positivo: è questa la condizione per potere conferire tale incarico al
vicesegretario. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella
circolare del Ministero dell’Interno, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, n.
4545 dello scorso 9 aprile, avente ad oggetto “Articolo 16 ter, commi 9 e 10, del d.l. n.
162/2019, convertito nella legge n. 8/2020. Nuova disciplina del vicesegretario comunale”.
Alla circolare, che spiega le procedure da seguire per l’applicazione delle nuove regole, è
allegato un modello di richiesta di autorizzazione da inoltrare da parte del comune alla
Prefettura del capoluogo di regione. Le nuove disposizioni non si applicano ai comuni
delle seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.
La possibilità per i sindaci ed i presidenti di provincia di nominare il vicesegretario è
prevista dall’articolo 97, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, che rimette la disciplina di
questa opportunità al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Si deve
segnalare inoltre quanto stabilito dall’articolo 15, comma 3, del d.p.r. n. 465/1997: il
vicesegretario coadiuva e sostituisce il segretario (non vi sono limiti temporali), nonchè
svolge le funzioni di reggenza nel periodo in cui la segreteria sia vacante, il che è possibile
solo per il periodo massimo di 120 giorni, termine che è dettato per “evitare surrettizie
forme di elusione del principio della obbligatorietà” della presenza di un segretario in ogni
comune. Si sommano in capo a questo soggetto, ci dicono le norme appena ricordate
“compiti ausiliari e di supporto del titolare ed una funzione vicaria”. Siamo in presenza di
una “figura eventuale in seno all’organizzazione di comuni e province”; ricordiamo che egli
deve essere in possesso degli stessi requisiti previsti per l’accesso al concorso per
l’iscrizione all’albo dei segretari.
La premessa indispensabile per il Viminale nella illustrazione delle nuove scelte legislative
è la seguente: “la nuova disciplina presenta carattere eccezionale rispetto alla normativa..
la novella ha introdotto una deroga all'ordinario istituto del vice segretario per l'ipotesi di
vacanza della sede”.
Occorre inoltre sottolineare i seguenti 3 elementi che contraddistinguono le nuove regole:
– “una limitata efficacia temporale – 3 anni dalla sua entrata in vigore”;
– siamo in presenza di una scelta “priva di una valenza generale, essendo applicabile solo ai
comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti nonché, in riferimento alle convenzioni
di segreteria – solo ai fini applicativi della nuova figura del vice segretario – per quelle la cui
somma delle popolazioni degli enti aderenti non sia superiore ai 10.000 abitanti”;
– il “carattere facoltativo”.