E’ ormai pienamente consolidato che la costituzione del fondo appartiene alle prerogative dell’ente e, in particolare, è richiesta una specifica determinazione del dirigente o responsabile competente. La deliberazione dell’organo di governo è necessaria per l’inserimento delle risorse il cui inserimento ha un carattere discrezionale, quindi l’articolo 67, comma 3, lettere h) -cioè fino allo 1,2% del monte salari 1997- ed i) -incentivazione per la realizzazione di obiettivi.
Vi sono numerosi dubbi sulle modalità di concreta applicazione delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Ma si può sicuramente assumere, una volta che questa regola sia entrata in vigore, il che al momento attuale è avvenuto solo per le regioni, che la invarianza del personale non determina conseguenze sul fondo. Che la diminuzione, per il Ministro per la Pubblica Amministrazione, non determina parimenti conseguenze. E che l’eventuale aumento del personale in servizio viene calcolato prudenzialmente in misura proporzionale alla incidenza pro capite dei dipendenti in servizio sul fondo 2018.
Le regole per la costituzione del fondo 2020 sono le stesse utilizzate per la costituzione del fondo 2019. Quindi, nella parte stabile confluiscono: l’unico importo consolidato del fondo 2017, il differenziale delle progressioni economiche, 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015, le risorse destinate al finanziamento delle alte professionalità e la Ria, nonché gli assegni ad personam, dei dipendenti cessati nell’anno precedente.
Ricordiamo che dall’unico importo consolidato del fondo 2017 vanno tolte, negli enti con dirigenti, le somme destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa.
Occorre evidenziare bene, sia nella relazione illustrativa ed economico finanziaria, nonché nel conto annuale, che l’aumento rispetto al 2018 delle somme che finanziano il cd differenziale delle progressioni economiche è dovuto al fatto che il loro costo si è realizzato per intero solamente nel 2019. Mentre nel 2020 la cifra deve essere riproposta nella stessa misura. Queste somme vanno in deroga al tetto del salario accessorio.
Anche la cifra di incremento del fondo prevista dal contratto nazionale, cioè 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015, và in deroga al tetto del salario accessorio.
Nel fondo di parte stabile vanno le risorse che il CCNL 22.1.2004 aveva destinato al finanziamento delle alte professionalità, cioè lo 0,20% del monte salari 2001. Negli enti in cui esse sono state istituite queste somme devono essere inserite nel fondo destinato al finanziamento del salario accessorio delle posizioni organizzative. Negli enti in cui esse non erano state istituite, ma queste somme erano comunque state inserite nel fondo, esse vanno alla parte stabile. Negli enti in cui non erano state inserite nel fondo, non si può procedere oggi per la prima volta, tranne che si riveda anche la quantificazione delle risorse per il salario accessorio degli anni precedenti.
I risparmi derivanti dalla RIA e dagli assegni ad personam dei dipendenti cessati nell’anno precedente vanno ad incrementare la parte stabile del fondo, ma queste risorse sono considerate generalmente comprese nel tetto del salario accessorio.
Quanto alle risorse di parte variabile non vi sono rilevanti elementi di novità: meritano di essere comunque sottolineate le semplificazioni che il contratto del 21.5.2018 ha realizzato per l’inserimento dello 1,2% del monte salari 1997 e per le risorse collegate alla realizzazione di obiettivi, anche di mantenimento, e non più per l’attivazione/miglioramento/estensione di servizi.