DOMANDA
La dotazione organica prevede 15 dirigenti. Ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, quanti ne può assumere il comune come tetto massimo?
RISPOSTA
Se la dotazione organica prevede 15 dirigenti, il 30% di tale cifra che è la quantità massima assumibile ai sensi della citata disposizione fa 4,5. Applicando come principio di carattere generale le previsioni di cui all’articolo 19, comma 6 bis, del d.lgs. n. 165/2001, che espressamente così stabiliscono: “6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall’applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque”, si può considerare il tetto delle assunzioni di dirigenti ex articolo 110 comma 1, pari a 5.