LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2019

Si suggerisce agli enti di costituire il fondo per la contrattazione decentrata applicando le regole dettate dal CCNL 21.5.2018 e rispettando il tetto complessivo indicato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2015, cioè le risorse destinate al salario accessorio nel 2016. Mentre al momento attuale non è affatto chiaro se si applichino o meno le previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 sulla sua riduzione o aumento in caso, rispettivamente, di variazione in diminuzione o in crescita del numero dei dipendenti.

Per i comuni (il che può accadere di norma in piccoli e piccolissimi enti) in cui non vi sono nel 2019 variazioni numeriche rispetto al personale in servizio nel 2018, l’entrata in vigore delle nuove regole non determinerà conseguenze, per cui il fondo può essere integralmente destinato ed erogato da parte del contratto decentrato.

Per i comuni e le regioni in cui si prevedono diminuzioni del personale in servizio, la soluzione preferibile è di accantonare una parte del fondo, quindi di non distribuirlo, in attesa di sapere se occorre dare corso ad una riduzione del fondo nel 2019. Tale accantonamento dovrebbe essere determinato in misura proporzionale alla diminuzione dei dipendenti. Il contratto decentrato dovrebbe, il che comunque determina l’apposizione di un vincolo, decidere che in caso di mancata applicazione del taglio al fondo del 2019, queste risorse siano destinate alla incentivazione della performance individuale e/o di quella organizzativa. L’alternativa è quella di ripartire tutto il fondo ed impegnarsi a recuperare le eventuali somme erogate in eccedenza nell’anno 2020, ma pare opportuno suggerire di utilizzare questa possibilità solo in via eccezionale e residuale.

Nei comuni e nelle regioni in cui il numero dei dipendenti in servizio nel 2019 aumenterà rispetto al 2018, si suggerisce di suddividere l’intero fondo e di stabilire in contrattazione decentrata che le eventuali somme aggiuntive siano destinate già da ora, quindi anche in questo caso apponendo una sorta di vincolo, alla incentivazione della performance individuale e/o di quella organizzativa.