DOMANDA

Quale è il trattamento economico da corrispondere ad un dipendente trasferito ad ente presso il quale ne è previsto uno inferiore?

 

RISPOSTA

Sulla scorta dei principi fissati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24122/2018 e delle indicazioni dell’Aran, nel caso di mobilità volontaria il dipendente che si trasferisce mantiene come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza. Mentre nel caso di trasferimento a seguito di passaggio di funzioni e/o a seguito di collocamento in eccedenza, tale assegno ad personam non è riassorbibile.