Le amministrazioni non sono tenute al rimborso delle spese legali agli amministratori e non devono superare con questi oneri il tetto delle spese di funzionamento. Queste sono le principali indicazioni che caratterizzano la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n. 102/2019.
Il rimborso delle spese legali agli amministratori è dovuto a condizione che non si determinino oneri aggiuntivi per l’ente, per come espressamente stabilito dal legislatore. Per la magistratura contabile lombarda tale formula legislativa deve essere intesa nel senso che occorre restare nell’ambito delle “spese di funzionamento”. Nella stessa direzione vanno anche la deliberazione della sezione di controllo del Molise n. 55/2018 e le indicazioni contenute nei pareri resi dalle analoghe sezioni della Puglia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Per i giudici contabili della Basilicata occorre invece restare nell’ambito delle “ordinarie risorse finanziarie”.
La deliberazione, sposando la prima interpretazione, detta le seguenti indicazioni:
– “gli Amministratori (a differenza dei dipendenti pubblici) non hanno un diritto alla tutela legale, con onere a carico dell’Ente amministrato; gli oneri assicurativi e/o di rimborso delle spese legali a favore degli Amministratori degli enti locali non costituiscono spese obbligatorie”;
– “la sostenibilità giuscontabile è stata normativamente condizionata al rispetto della c.d. invarianza finanziaria ovvero la relativa spesa, cioè, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per orientamento maggioritario il vincolo della invarianza è da considerare in relazione alle spese di funzionamento, quale aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento, in rapporto al rendiconto relativo al precedente esercizio ed è possibile, in tale ambito, operare le necessarie compensazioni interne che escludono nuovi o maggiori oneri; il limite di riferimento non è legato all’importo massimo del singolo rimborso”;
– “la materia del ristoro delle spese legali agli amministratori comporta scelte discrezionali con vantaggi economici per gli stessi amministratori che beneficiano del rimborso medesimo”;
– “fermo restante il limite generale dell’invarianza finanziaria, gli Enti locali sono tenuti ad applicare i loro regolamenti sul rimborso delle spese legali ai propri Amministratori”.
Occorre infine ricordare che la deliberazione chiarisce che materia del rimborso delle spese legali agli amministratori è tema che per le Corti dei Conti, a partire dalle delibere della sezione autonomie n. 5/2006 e 3/2014, è da considerare estranea alla competenza della magistratura contabile ai fini della espressione di un parere.