DOMANDA

L’art. 1 comma 200 della legge di bilancio 2018 stabilisce una deroga per l’assunzione di assistenti sociali per la gestione del REIS in misura pari ad 1/3 del finanziamento regionale.

La norma fa riferimento all’art. 9 comma 28 del DL 78/2010 relativo al limite di spesa per lavoro flessibile e poi all’art. 1 commi 557 e 562 relativi rispettivamente all’obbligo generale di contenimento-razionalizzazione della spesa e al limite di spesa generale per gli enti non sottoposti al patto di stabilità (non superamento spesa sostenuta nel 2008).

Nel silenzio della legge, che non cita il comma 557-quater che introduce per gli enti soggetti al patto il limite della spesa media nel triennio (2011-2013), cosa si deve ritenere con riferimento al tetto di spesa del personale?

 

RISPOSTA

A mio avviso la deroga riguarda solamente il tetto di spesa per le assunzioni flessibili e non anche il tetto di spesa del personale. Per cui l’ente, n assenza di una deroga esplicita, la possa estendere in via interpretativa al tetto di spesa del personale.
Si deve comunque ricordare che le spese per assunzioni flessibili interamente finanziate da altri soggetti vanno in deroga al tetto di spesa del personale.