I risparmi derivanti dalla mobilità in uscita non possono essere utilizzati per finanziare nuove assunzioni, neppure se di vigili sulla base delle previsioni di cui al DL n. 113/2018, cd sicurezza. Vanno in questa direzione le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 83/2018.

Viene in premessa ricordato che è stata affermata in via interpretativa che per perseguire “l’obiettivo del coordinamento degli obiettivi di finanza pubblica”, è consentito “agli enti di calcolare il risparmio per interruzione del rapporto (nda a seguito di mobilità volontaria” solo se vi sia un’effettiva soluzione del rapporto di lavoro con l’intero sistema delle PA”. Ed ancora “il reclutamento derivante da mobilità volontaria è neutro ed irrilevante per la disciplina del turn-over solo se proveniente da altri enti sottoposti a vincoli assunzionali (e non anche se l’ente cedente non lo è); per contro non costituisce mai cessazione in uscita, per l’ente cedente,  il quale, quindi, non può computare la spesa correlata all’unità ceduta per il calcolo del budget di future assunzioni, anche se la cessione è effettuata verso enti non sottoposti a vincoli assunzioni”. Viene di conseguenza tratta le seguente conclusione: “se da un lato l’art. 35 del 113/2018, amplia le facoltà di assunzione in termini di budget per il personale di polizia municipale, facendo riferimento alla spesa sostenuta nel 2016, non per questo interviene a modificare i criteri di fondo individuati per il calcolo dei risparmi di spesa e dunque non modifica le linee di principio consolidate di interpretazione che disciplinano il rapporto tra mobilità volontaria e limiti delle facoltà assunzionali, nell’ambito del più ampio quadro degli equilibri di finanza pubblica. Il fatto poi che tale budget sia espresso in termini di valore assoluto di spesa (2016) e non di percentuale di turn over (nella fattispecie di fatto sarebbe il 100% rispetto al 2016), non implica che vengano a modificarsi i criteri di definizione del turn over stesso e in definitiva il significato ormai consolidato di cessazioni dal servizio ai fini del coordinamento e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica”.