Le mobilità in uscita non possono essere considerate cessazioni e, anche per le assunzioni dei vigili, occorre rispettare comunque il tetto di spesa complessivamente dettato per il personale. E’ questa la lettura fornita dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia con la deliberazione n. 90/2019.
Viene in primo luogo affermato che “i trasferimenti per mobilità volontaria non possono essere calcolati come risparmio utile perché il loro costo permane per la pubblica amministrazione. Pertanto, non si può far prevalere la deroga prevista dall’art.1, comma 228 della legge 208/2015 rispetto al divieto di cui all’art. 14, comma 7, del DL 95/2012. Se si operasse in questo modo si produrrebbe un onere per la finanza pubblica. La deroga può pertanto essere esercitata nel limite della spesa sostenuta nel 2016, includendo le mobilità eventualmente verificatesi nell’anno considerato”.
La deliberazione ci dice inoltre che matura “l’obbligo di rispettare in ogni caso il vincolo generale di cui al comma 557 della legge 296/2006”. Viene ricordato che “i limiti di spesa per il personale per i singoli comuni sono recati dalla legge 296/2006, commi 557 e seguenti o dal successivo comma 562”. Infine leggiamo che “nel calcolo deve essere considerata la spesa sostanziale, che include tutte le forme di esternalizzazione, che non deve superare il tetto complessivo stabilito dalla media del triennio 2011 – 2013, da intendere in senso statico”.