DOMANDA
Il dirigente di una società controllata può essere iscritto ad un albo professionale?
RISPOSTA
i dipendenti ed i dirigenti delle società partecipate e/o controllate da pubbliche amministrazioni non possono essere qualificati come dipendenti pubblici. L’elenco delle PA è contenuto nell’articolo 1, comma 2, del DLgs n. 165/2011 e comprende: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.
Ancorchè ai dipendenti delle società partecipate dalle PA si applicano alcune disposizioni dettate per i dipendenti pubblici, a partire dall’obbligo di assunzione tramite concorsi, le disposizioni speciali per il pubblico impiego non si applicano ad essi. In particolare, le disposizioni di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 sull’applicazione del vincolo della esclusività non si applicano al personale ed ai dirigenti delle società partecipate o controllate. Si deve ricordare che si applicano a questi soggetti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità, ineleggibilità ed inconferibilità, disposizioni che non riguardano la iscrizione ad un albo professionale.