DOMANDA
L’art. 52 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21-05-2018 non vieta il ricorso al lavoro somministrato per tali figure professionali.
Tuttavia l’art. 36, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75 /2017, stabilisce che “Il presente articolo (cioè tutto l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato “Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”, quindi compresa la somministrazione), fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, …omissis”.
Come si spiega tale contrasto?
RISPOSTA
Il divieto di cui al comma citato che riguarda tutte le assunzioni flessibili è dettato per i vincoli di motivazione, di durata, di proroga etc e non vieta le assunzioni a tempo determinato o le somministrazioni per le scuole. Quindi a mio avviso il personale educativo degli asili nido può essere assunto tramite contratto di somministrazione.