Gli enti locali e le regioni potranno utilizzare dalla entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 4/2019, quindi già nel 2019, le capacità assunzionali dell’ultimo quinquennio, ovviamente per le quote che non sono già state utilizzate. Per il 2019 si potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014. Quindi i risparmi delle cessazioni del 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013. Ricordiamo che attualmente invece le amministrazioni già soggette al patto di stabilità possono utilizzare tutte le possibilità di finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato che sono maturate negli ultimi 3 anni.
L’altro ampliamento delle capacità assunzionali è dato dalla disposizione dettata sempre nella legge di conversione del DL 4/2019 per cui nel triennio 2019/2021 le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate già per coprire le cessazioni che si sono verificate nello stesso anno. La disposizione chiarisce che l’effettiva assunzione deve seguire al collocamento in quiescenza, mentre la programmazione si può basare sulle cessazioni previste nell’anno. Gli enti già non soggetti al patto possono utilizzare tutte le cessazioni non sostituite intervenute dal 2017.
Viene esteso alle regioni ed agli enti locali il divieto si consentire spostamenti, ivi compresa la mobilità volontaria, ai dipendenti nei primi 5 anni di assunzione a tempo indeterminato. Finora, tale previsione è obbligatoria per le sole amministrazioni statali. Ma si deve anche ricordare che molti comuni, province e regioni hanno esteso tale divieto di spostamento o obbligo di restare alle dipendenze della stessa amministrazione con una propria norma regolamentare. La nuova regola impone ai neo assunti di restare per almeno 5 anni nella “sede di prima destinazione” anche nel caso di regioni ed enti territoriali, ivi compresi quelle che non hanno una “articolazione territoriale”. Si deve ritenere che la nuova regola è applicabile tanto ai vincitori dei concorsi degli ultimi 5 anni quanto ai vincitori dei concorsi di quest’anno e di quelli successivi.
Appare necessario che le singole amministrazioni modifichino, subito dopo l’entrata in vigore prevista entro la fine del mese della legge di conversione, la propria programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021, in modo da includere sia le capacità assunzionali del 2015 che quelle del 2014, nonché prevedere la sostituzione già nel 2019 delle cessazioni programmate per questo anno. Tale vincolo si deve applicare anche alle amministrazioni che hanno già approvato il bilancio preventivo ed il connesso DUP del triennio 2019/2021, con allegato programma di fabbisogno del personale.