DOMANDA
Questo Ente ha predisposto una nuova metodologia di graduazione delle posizioni organizzative e, prima di adottarla, l’ha ufficialmente consegnata alle OO.SS. per l’informazione ed un confronto.
Ora, un sindacato autonomo, CSA, ha richiesto l’attivazione della concertazione, che l’Amministrazione ha negato motivando con queste due argomentazioni:
- L’interpretazione ARAN, secondo cui: “Al fine di chiarire definitivamente la portata e gli effetti dell’art. 65, comma 5, del d.lgs. n. 150/2009, stante l’andamento altalenante della giurisprudenza in materia, suscettibile comunque di influire negativamente sull’attuazione della riforma, il legislatore è intervenuto direttamente sulla norma controversa. Con l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 141/2011, infatti, viene data l’interpretazione autentica di tale norma, secondo la quale le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale, che si applicano dalla prossima tornata contrattuale, sono solo quelle concernenti il procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali (stipulazione e controllo). Tutte le altre disposizioni del decreto, conseguentemente, sono da ritenersi immediatamente applicabili sin dalla sua entrata in vigore (comprese quelle sui poteri del datore di lavoro pubblico che sostituiscono alla vecchia concertazione dei provvedimenti organizzatori la mera informazione ai sindacati)“.
- L’allegato articolo del Sole 24 Ore del 06/05/2013.
A fronte della nostra negazione di concertazione, il sindacato ha controdedotto citando queste sentenze:
- Consiglio di Stato, Sezione IV, 04/02/2014, n. 502;
- Consiglio di Stato, Sezione IV, 04/02/2014, n. 503;
- Consiglio di Stato, Sezione IV, 04/02/2014, n. 504;
- Stato, Sez. IV, Sent. 24/10/2011, n. 5698;
- Corte dei Conti Emilia Romagna, Sent. 08.05.2014, n. 92
e minacciando di adire vie legali.
RISPOSTA
A mio avviso se la concertazione esiste ancora essa è dovuta sulla materia. Sulla esistenza della concertazione dopo il D.Lgs. n. 150/2009 vi sono opinioni diverse; a parere di chi scrive prudenzialmente è il caso di dare corso alla stessa.