DOMANDA
Si chiede un parere in merito alla modalità di pagamento di una dipendente che dovrebbe prestare lavoro presso il mio ente ( sotto 5.000 ab.) ai sensi comma 557 art.1 legge 311 2004).
La dipendete ass. sociale fascia D è stata assunta nel comune di B.. a tempo indeterminato part-time 30 ore settimanali, dovrebbe svogere altre 10 ore settimanali presso il comune di A.. quindi per totali 40 ore settimanali.
Come si configura il rapporto contrattuale con il nostro comune , stante che il comune di B.. chiede che le 10 ore prestate al comune di A.. vengano pagate direttamente da noi alla dipendente in questione ?
RISPOSTA
Il comma 557 legge 311/2004 è riferito ad attività aggiuntive svolte da dipendenti a tempo pieno di enti locali presso comuni con meno di 5.000 abitanti. Ci si deve chiedere se questa disposizione sia estensibile anche a coloro che hanno un rapporto part time: la mia risposta è positiva sulla base della considerazione che si tratta di un ambito più limitato rispetto a quello oggetto della disposizione, quindi non si vedono motivi ostativi. In ogni caso, l’articolo 92, comma 1, DLgs n. 267/2000 testualmente recita al comma 1: “1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”. Per cui si può utilizzare l’una o l’altra disposizione per dare corso a questo tipo di assunzione.
In ambedue i casi è necessaria (peraltro il comma 557 della legge n. 311/2004 lo chiede espressamente) l’autorizzazione del comune presso cui la dipendente è assunta a tempo indeterminato.
Si suggerisce, sulla scorta delle indicazioni espresse da vari soggetti, la utilità/necessità della stipula di una preventiva convenzione tra le amministrazioni il cui oggetto è completamente diverso dalle convenzioni per la gestione associata ex articolo 14 CCNL 22.1.2004 ed ex articolo 30 DLgs n. 267/2000. L’oggetto è infatti quello di garantire la non sovrapposizione delle prestazioni, il fatto che le ferie debbano essere concesse in modo da garantire l’effettivo recupero psico fisico, quindi in modo che i periodi coincidano. E’ utile che in tale convenzione siano definite le modalità concrete di erogazione del compenso alla dipendente. A mio avviso tali oneri sono a carico del comune che utilizza e che di norma provvede direttamente alla loro corresponsione, stante che non siano nell’ambito di una convenzione per la gestione associata. Si può valutare -qualora utile dal punto di vista operativo- la erogazione da parte dei comune presso cui la dipendente svolge la sua attività a tempo pieno ed il rimborso da parte del comune utilizzatore, ad esempio per il versamento degli oneri riflessi che devono confluire su una unica posizione previdenziale.