DOMANDA
Un chiarimento in merito alla determinazione del fondo salario accessorio per la contrattazione decentrata:
Per l’anno 2015 bisogna calcolare nuovamente la riduzione per le cessazioni art.9 c.2 bis oppure è possibile riportare solo quella operata nel 2014?
RISPOSTA
Sulla base del dettato dell’articolo 9, comma 2 bis, del DL 78/2010 come modificato dalla legge di stabilità 2014 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2015 la parte stabile del fondo 2015 deve essere uguale a quella del 2014 come base, fatti salvi i possibili incrementi per la RIA dei cessati successivamente al 2014, e non si devono operare nuove riduzioni per la eventuale diminuzione del personale.