DOMANDA
Vorrei un’opinione sulla decorrenza della deliberazione Corte dei Conti
autonomie n. 21/2015 che ha stabilito che i diritti di rogito sono
percepibili sono dai segretari di cat. C.
Ricordo che la L. 90/2014 ha stabilito che detti diritti spettano ai
segretari che prestano servizio nei comuni senza la dirigenza e comunque
ai segretari non dirigenti ( cat. C appunto).
la norma era stata intepretata e motivata da varie Corte dei conti in
modo disomogeo:
p.es.
Lombardia e Sicilia: i diritti spettano ai segretari di cat. C e anche
agli altri, (classi A e B) sempre che prestino servizio in un comune
senza la dirigenza;
Emilia Romagna e Lazio: i diritti spettano solo ai segretari di cat. C
che prestino servizio nei comuni senza la dirigenza.
la sezione Lombardia quindi solleva la questione del contrasto e rimette
alla sezione autonomie che si pronuncia a giugno con la deliberazione 21
pubblicata agli inizi di luglio 2015, facendo propria la vesione
restrittiva della sezione Lazio.
La mia domanda è: i diritti maturati prima della delibera n. 21 ( es. un
contratto stipulato a marzo 2015) sono percepibili o la stessa
retroagisce e se è così a quando?
Luglio 2014: data della L. 90/2014;
Febbraio 2015: data della remissione della questione di contrasto.
RISPOSTA
Se si accoglie la tesi della sezione autonomie della Corte dei Conti occorre dare corso al recupero delle somme erogate ai segretari che non sono di fascia C come diritti di rogito per le attività svolte dopo l’entrata in vigore del DL 90/2014, quindi 25 giugno 2014. Siamo in presenza di una interpretazione di disposizione. A parere di chi scrive in un eventuale giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti si può fare valere come esimente la incertezza delle interpretazioni fino al citato parere della sezione autonomie della Corte dei Conti.