DOMANDA
Un dipendente cat D, incarico di PO settore amministrativo, dopo diversi mesi in malattia, ora assente per ferie, ha presentato richiesta di fruizione del congedo ex art 42 d lgs 151/2001 per assistenza al figlio portatore di handicap grave -per la durata di 3 mesi a partire dal 1.10.2015.
Innanzitutto mi domando, a norma del DLgs n. 151/2001-che prevede che l’indennità erogabile è calcolata prendendo a riferimento le sole voci retributive fisse e continuative, spettanti nel mese precedente la fruizione del congedo straordinario-
è pacifico che detta indennità comprenda anche l’indennità di p.o. di cui il dipendente ha beneficiato nel mese di settembre anche se il settore è soppresso dal 01.10.2015?
in subordine, considerato che l’incarico scade al 31.12.2015, nell’eventualità in cui sia reiterata la richiesta di congedo per i mesi del 2016 (senza soluzione di continuità), io sarò comunque costretto ad erogare ugual trattamento economico di sett 2015 sempre comprensivo di indennità di PO anche se non rinnovata ( alla luce della nuova organizzazione non più esistente).
RISPOSTA
Sulla base dell’articolo 42 del DLgs n, 151/2001 in caso di congedo straordinario spetta, dopo le modifiche apportate nel 2011, solo il trattamento economico fisso e continuativo. Esso non comprende la indennità di posizione organizzativa, per cui la stessa non è dovuta. Prima della riforma del 2011 tale compenso spettava in quanto il legislatore parlava di ultima retribuzione in godimento.