DOMANDA

A fronte dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 81 del 16 giugno 2015 (G.U. 24 giugno 2015, n. 144, S.O.) e nelle more di adozione dei decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze della p.a., previsti dall’art. 17, comma 1, della L. n. 124 del 7 agosto 2015, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle  amministrazioni pubbliche”, si pone il seguente quesito circa la disciplina applicabile in materia di rinnovi e/o proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati da p.a. ed in corso di svolgimento.

Come è noto, il D.lgs. n. 81/2015, nell’ambito di una complessa riforma del quadro normativo vigente dei contratti di lavoro (a carattere subordinato a tempo indeterminato nonché flessibile), disciplina agli artt. 19 e ss. il contratto di lavoro a tempo determinato, e, all’art. 29, comma 4, fa salva, per le pubbliche amministrazioni, l’applicazione dell’articolo 36 del D.lgs. n. 165 del 2001, che legittima il ricorso da parte delle p.a. a forme di lavoro flessibile, prevedendo espressamente, al comma 5-ter, l’applicazione del D.lgs. n. 368 del 2001 in ordine al regime giuridico dei contratti a tempo determinato, ivi compresa, quindi, la disciplina di proroghe e rinnovi.

Tuttavia, l’art. 55 del D.lgs. n. 81/2015, abroga espressamente, tra le altre disposizioni, il D.lgs. n. 368/2001, fatte salve le eccezioni ivi previste.

Inoltre, diversamente da quanto previsto nella Sezione I, in relazione ai contratti a tempo parziale, in cui l’art.12 prevede espressamente l’applicazione anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., nella Sezione II, ove si disciplinano le proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato, non c’è nessun richiamo espresso all’applicazione di tali norme nei confronti della P.A.

Pertanto, alla luce del quadro normativo attuale, si chiede quale sia la disciplina da applicare da parte di una p.a. per poter procedere a proroghe o rinnovi di contratti a tempo determinato in corso di svolgimento, ricorrendone i presupposti previsti dalla normativa finora vigente (durata inferiore a 36 mesi) e sussistendone le relative esigenze di carattere organizzativo, nelle more di adozione dei decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze della p.a., nonché di indirizzi interpretativi specifici al riguardo.

 

 

RISPOSTA

A mio avviso continua ad applicarsi la limitazione del ricorso alle assunzioni flessibili alle esigenze straordinarie o limitate nel tempo, di cui all’articolo 36 del DLgs n. 165/2001.

Per il resto, fermo restando il vincolo della durata massima dei 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi, occorre rispettare il vincolo per cui le assunzioni a tempo determinato non devono superare il tetto del 20% dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato, nonchè delle proroghe nel tetto delle 5 e dei rinnovi previa moratoria prevista dalla normativa.

 

Si ricorda che sulla base delle previsioni di cui al DLgs n. 165/2001 le previsioni dettate dalla normativa in materia di rapporti di lavoro si applicano, salve eccezioni, anche alle PA.