DOMANDA

La nuova amministrazione, insediatasi con le elezioni di maggio, nell’ottica delle vigenti restrizioni normative alle assunzioni a tempo indeterminato, intende procedere all’attivazione dell’istituto della mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto, presente in dotazione organica, di funzionario direttivo ingegnere – Categoria Giuridica D3.

Nel caso in cui la suddetta procedura dovesse risultare infruttuosa, l’Amministrazione, priva al suo interno di figure dirigenziali e di alte professionalità, può ricorrere all’assunzione ex art. 110 del TU di una figura a tempo determinato e, nello specifico, di una categoria giuridica D3 con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa?

Ove possibile, il dipendente di altro piccolo comune a cui si vorrebbe dare il suddetto incarico sarebbe tutelato utilizzando il comma 5 dell’art. 110?

Qualora non fosse fattibile neanche la soluzione da ultimo prospettata, a quali istituti alternativi potrebbe ricorrere l’ente tutelando anche il dipendente pubblico idoneo?

 

 

RISPOSTA

Ho dei dubbi che una mobilità volontaria non riservata al personale delle province in sovrannumero si possa fare: Aspettiamo il decreto della Funzione Pubblica sulle mobilità e la conversione in legge del DL 78: potrebbero esserci novità positiva. Sicuramente potete dare corso alla assunzione di una categoria D ai sensi dell’articolo 110 TUEl, rispettando i vincoli normativi ed inserendo questa spesa nel tetto di quella per le assunzioni flessibili. Il dipendente di altro ente locale assunto con questa procedura ha diritto a collocarsi in aspettativa non retribuita, sulla base delle modiche apportate dal DL n. 90/2014. Potete inoltre ricorrere al comando o alla convenzione ex articolo 14 CCNL 22.1.2004