DOMANDA

Si chiede di conoscere se, applicando la disposizione di cui alla legge N. 125/2015 di conversione del cd. DL Enti Locali (N.78/2015), ossia la possibilità di utilizzare la capacità assunzionale del 2014, riferita alle cessazioni realizzatesi nel triennio 2011-2013, qualora l’Ente decida di destinarla alle assunzioni vincolate, ossia alle finalità di ricollocazione del personale in esubero degli Enti di Area vasta (ex art. 1, comma 424, legge 190/2014 cd. di stabilità 2015), anziché a nuove assunzioni, trovino applicazione le disposizioni derogatorie previste dalla citata Legge di stabilità, per cui:

 

  1. dette assunzioni, benché riferite alle cessazioni di cui al su indicato triennio 2011-2013, non si calcolano ai fini del contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;
  2. le percentuali di spesa utilizzabili, benché riferite alle cessazioni di cui al su indicato triennio 2011-2013, possano essere ridefinite nella misura del 100%.

 

RISPOSTA

Le disposizioni di cui alla legge n. 190/2014, comma 424, espressamente stabiliscono che “Esclusivamente per le finalita’ di ricollocazione del personale in mobilita’ le regioni e gli enti locali destinano, altresi’, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario”.

Da questa disposizione si trae la conclusione che i risparmi di spesa derivanti da cessazioni degli anni 2011, 2012 e 2013 non coperte con nuove assunzioni, anche se destinati dall’ente ad assunzione di personale in mobilità degli enti di area vasta, non possono essere utilizzati al 100%, ma nelle percentuali previste dalla normativa in vigore in tali anni.