DOMANDA

Il Responsabile dell’Ufficio tecnico ha un contratto part time del 50%, pari a 18 ore settimanali. Il dipendente è un Ingegnere e svolge attività di libera professione sia con i privati sia con altri comuni, tra l’altro contermini  a quello di appartenenza.

La disciplina generale prevede che il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro autonomo o subordinato purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell’amministrazione;

L’art. 1, comma 56 bis, della Legge n. 662/1996, precisa che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% possono iscriversi agli Albi professionali, essere titolari di partita IVA ed esercitare la libera professione, ma precisa che

art. 56-bis.  Ai dipendenti  pubblici  iscritti  ad  albi professionali e che esercitino attivita’  professionale  non  possono essere  conferiti  incarichi  professionali   dalle   amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere  il  patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

Quindi sembrerebbe preclusa la possibilità di incarichi professionali per conto di altre pubbliche amministrazioni.

Per contro l’art. 90, comma 4,  del Codice stabilisce che i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.

Pertanto sembrerebbe che il dipendente possa espletare incarichi, in qualità di liberi professionisti, presso altre amministrazioni,  purché non nel comune di appartenenza.

RISPOSTA

Le norme  citate nella domanda sono mal coordinate. Per gli avvocati il problema non si pone in quanto, anche se in part time fino al 50%, non possono essere iscritti all’albo.

A mio avviso il divieto in oggetto sembra superato dalla successiva disposizione di cui al DLgs n. 163/2006, quindi implicitamente abrogato. Non vi sono comunque indicazioni formali su questo punto.