DOMANDA
Un dipendente comunale gestisce il proprio orario di lavoro in totale autonomia. E’ applicabile in tale situazione la sanzione del licenzimento con preavviso o vi sono sanzioni alternative?
Inoltre chi è il soggetto competente ad emettere il provvedimento sanzionatorio (il comune non ha dirigenti).
Premetto che il comune non è dotato nè di regolamento disciplinare nè di un ufficio ad hoc
RISPOSTA
La prima cosa da fare è dare corso subito alla istituzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. In assenza dello stesso non si può dare corso alla irrogazione di sanzioni disciplinari. Ricordo che vi è il termine di 20 giorni dalla notizia dell’accertamento per effettuare la contestazione: tale termine sale a 40 per i procedimenti per i quali è prevista la irrogazione delle sanzioni della sospensione oltre 10 giorni e del licenziamento. Ricordo che la costituzione di tale ufficio, sulla base di specifiche previsioni regolamentari, è da ritenere condizione essenziale. La competenza alla adozione delle norme regolamentari è della giunta.
Non mi pare che siamo nell’ambito del licenziamento, in quanto l’articolo 55 quater del DLgs n. 165/2001 lo prevede nel caso di “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante un certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”