DOMANDA

Un dipendente comunale gestisce il proprio orario di lavoro in totale autonomia. E’ applicabile in tale situazione la sanzione del licenzimento con preavviso o vi sono sanzioni alternative?

Inoltre  chi è il soggetto competente ad emettere il provvedimento sanzionatorio (il comune non ha dirigenti).

Premetto che il comune non è dotato nè di regolamento disciplinare nè di un ufficio ad hoc

RISPOSTA

La prima cosa da fare è dare corso subito alla istituzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. In assenza dello stesso non si può dare corso alla irrogazione di sanzioni disciplinari. Ricordo che vi è il termine di 20 giorni dalla notizia dell’accertamento per effettuare la contestazione: tale termine sale a 40 per i procedimenti per i quali è prevista la irrogazione delle sanzioni della sospensione oltre 10 giorni e del licenziamento. Ricordo che la costituzione di tale ufficio, sulla base di specifiche previsioni regolamentari, è da ritenere condizione essenziale. La competenza alla adozione delle norme regolamentari è della giunta.

Non mi pare che siamo nell’ambito del licenziamento, in quanto l’articolo 55 quater del DLgs n. 165/2001 lo prevede nel caso di “falsa  attestazione della  presenza  in  servizio,  mediante l’alterazione  dei  sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita’   fraudolente,   ovvero  giustificazione  dell’assenza  dal servizio  mediante  un certificazione  medica  falsa  o che attesta falsamente uno stato di malattia”