DOMANDA
Può un comune che non ha rispettato il patto di stabilità stipulare una convenzione per la gestione associata di un servizio?
RISPOSTA
Sulla possibilità per un ente che non ha rispettato il patto di stabilità di dare corso a convenzioni per la gestione associata gli orientamenti prevalenti vanno in senso negativo.
il parere della Corte dei Conti della Puglia n. 144/2014, nel quale leggiamo testualmente che: “deve ritenersi preclusa non solo qualunque nuova assunzione, ma anche la possibilità di rinnovo di convenzioni già in essere, atteso che anche in questo caso, l’ente si avvantaggia di un incremento delle prestazioni lavorative in suo favore a cui corrisponde un incremento delle spese di personale che rende più difficoltoso il rientro negli obiettivi di finanza pubblica (cfr Sezione regionale Puglia deliberazione n. 163/PAR/2013, cit.)”.
La sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, parere n. 293/2012, è del parere che il mancato rispetto del patto determini il divieto di aumentare le spese del personale anche tramite convenzioni.
La Funzione Pubblica, con riferimento alla nomina del medico competente da parte di un comune che non ha rispettato il patto, con il parere 52/2008 ha detto testualmente che “L’obbligo di nomina del medico competente, a tutela dell’interesse sopra richiamato è rafforzato dalla previsione della sanzione, di cui all’art. 55, comma 4, lettera f) del citato decreto legislativo 81/2008, ovvero l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 10.000 euro, che si applica nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera a). Questi elementi appaiono sufficienti per ritenere che rispetto alle due disposizioni in argomento (art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) prevale, per la natura della finalità perseguita, l’obbligo prescritto di nominare il medico competente. Per completezza del quadro si fa presente che analogo discorso va fatto per le assunzioni che riguardano le categorie protette ai fini esclusivi del rispetto della quota di riserva prevista dall’art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68. Trattasi di un obbligo di assunzione che è finalizzato all’inserimento e all’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro che persegue una finalità che prevale sul divieto sanzionatorio di assumere”.
Quindi assumendo delle deroghe al divieto in presenza di vincoli dettati dal mancato rispetto del patto di stabilità;
Se il comune ha meno di 5.000 abitanti può ipotizzare il ricorso al comma 557 della legge 311/2004. Anche sulla applicazione a tale previsione dei vincoli per le amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità vi sono orientamenti diversi.
Per cui in conclusione si suggerisce di non dare corso a convenzioni o, al più, di restare comunque entro la spesa del personale del triennio 2011/2013 con i nuovi oneri.
Arturo Bianco