DOMANDA

L’Amministrazione intende utilizzare un dipendente di altro Comune, inquadrato in Categoria D.2, mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza.

Si chiede se è possibile avvalersi per tale dipendente della norma dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004 e prevedere l’aumento dell’indennità di posizione fino a 16.000 Euro.

Le convenzione a scavalco previste dall’art. 11 del CCNL 22/01/2004 non possono superare le 36 ore, o sbaglio ?

RISPOSTA

Si il ricorso alla convenzione ex articolo 1 comma 557 legge 311/2014 è possibile nei comuni che hanno meno di 5.000 abitanti.

Tale attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro ed in aggiunta e per l’Aran non può sommarsi alla convenzione ex articolo 14 CCNL 22.1.2004, che deve essere contenuta nelle 36 ore.

Nel caso di conferimento nel nuovo ente, oltre che nell’ente da cui si dipende, di posizione organizzativa, la somma dei due compensi non può superare 16.000 euro.