DOMANDA

Ho bisogno di sapere come comportarmi con la retribuzione e relativi oneri riflessi, di un dipendente del Comune in cui lavoro, che è stato chiamato a lavorare anche presso un altro ente, l’Unione dei Comuni di cui il mio Comune fa parte.

Il fatto è che tale dipendente, nel ns. Comune in cui è stato assunto a tempo indeterminato, è un part time 18 ore, quindi ha fatto un regolare concorso per part time 18 ore e le preciso che anche in pianta organica del Comune quel posto da lui poi ricoperto era previsto come part time 18 ore.

Fatte queste premesse indispensabili, mi chiedo se a questo dipendente, chiamato a lavorare anche presso l’Unione dei Comuni di cui questo Comune fa parte, debba essere applicato:

1) l’art. 14 CCNL del 2004, applicabile appunto ai lavoratori part time nel proprio ente di origine,  e quindi va retribuito dal proprio ente di appartenzenza e cioè il Comune in cui è stato assunto, visto che l’art. 14 dice chiaramente che “il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è gestito dall’ente di provenienza”

OPPURE

2) se a tale dipendente va applicato il comma 557 dell’art. 1 della finanziaria 2005 e quindi le ore per le quali lavorerà presso l’Unione sono considerate ore aggiuntive rispetto al suo normale orario di lavoro e quindi in questo caso dovrebbe essere retribuito direttamente dall’Unione e cioè dall’Ente presso cui farà le ore aggiuntive di lavoro.

Quello che mi confonde è il fatto se debba o meno  essere considerato un lavoratore part time 18 ore, come da suo contratto, anche se nella stessa pianta organica tale posto era previsto part time.

RISPOSTA

Se il dipendente è utilizzato dalla Unione ai sensi dell’articolo 14 del CCNL 22.1.2004, si applica lo stesso; ho qualche dubbio sulla legittimità di tale scelta stante il rapporto part time ed il fatto che le prestazioni presso l’Unione sono svolte al di fuori dell’orario di lavoro.

Se non siamo in questo ambito si applica l’articolo 92 del DLgs n. 267/2000 che consente ai dipendenti degli enti locali in part time di essere utilizzati da altro ente locale. Per cui si è instaurato un nuovo rapporto o, per meglio dire, un secondo rapporto e analogamente alle regole applicate in caso di ricorso al comma 557 legge 311/2004 il dipendente ha un ulteriore rapporto ed è l’ente che lo utilizza a provvedere al trattamento economico, versamenti previdenziali etc.