DOMANDA

Spetta un assegno ad personam al dipendente trasferito in mobilità volontaria così da coprire la differenza di trattamento economico rispetto all’ente di provenienza?
RISPOSTA

Per il trattamento economico a seguito di mobilità volontaria si applica l’articolo 30, comma 2 quinquies, del DLgs n. 165/2001, in base al quale “Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita’ si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”. Di conseguenza non vedo i margini per corrispondere compensi ad altro titolo come assegni ad personam in caso di differenze di trattamento economico: la mobilità volontaria nasce dalla richiesta del dipendente.