DOMANDA

Da ottobre, per gravi motivi familiari, ho dovuto necessariamente chiedere un periodo di congedo biennale ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs n.151/2001 ed a tutt’oggi l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’indennità prevista dalla legge per il congedo biennale , che nel mio caso  non supera il limite stabilito dalla norma, ha deciso di non corrispondermi l’indennità di posizione in quanto sostiene che l’Ente, non può corrispondere la stessa indennità a me ed alla mia sostituta, persona esterna all’Ente assunta dal Sindaco con contratto a tempo determinato.

Io ritengo che l’art. 42, comma 5 ter del D.Lgs 165/2001 prevede per i soggetti che fruiscono del congedo biennale il diritto a percepire una indennità corrispondente all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico non superiore ai limiti fissati annualmente.

La normativa contrattuale ritiene, a mio parere, la retribuzione di posizione quale voce fissa della retribuzione poichè corrisposta ogni mese in relazione alla titolarità dell’incarico di posizione organizzativa e ricompresa accanto ad altre voci fisse nella nozione di retribuzione individuale mensile, conseguentemente, io ritengo, mi spetti l’erogazione della indennità di posizione percepita nell’ultima mensilità e non l’indennità di risultato legata quest’ultima ai risultati conseguiti.

 

RISPOSTA

Sulla base delle modifiche legislative apportate, nel caso del congedo di cui all’articolo 42, comma 5, DLgs n. 151/2001 non spetta la erogazione della indennità di posizione in godimento, in quanto non si tratta di trattamento economico fisso.