DOMANDA

Il comma 424 della Legge 190/2015 stabilisce (e ancor oggi prevede poiché non è stato modificato) che “esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario”.

 

Quindi, al fine di stabilire quante risorse posso “investire” sul personale direi che:

–         applico il 25 percento se voglio assumere personale direttamente senza far ricorso al personale dell’area vasta (naturalmente dal 2017 considerato che per quest’anno ho ancora il blocco);

–         applico l’80 percento per la ricollocazione del personale di area vasta se volessi assumere quest’anno.

Ma tale percentuale la posso elevare al 100 percento secondo quanto previsto dal terzo periodo del comma 424.

 

RISPOSTA

Si può spendere l’80% dei risparmi delle cessazioni per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta, percentuale che può salire al 100% visto che queste disposizioni sono fatte salve dalla legge di stabilità 2016. Quando sarà stato “sistemato” a livello regionale il personale in sovrannumero, e comunque nel 2017, si potranno effettuare assunzioni di personale con procedure ordinarie nel tetto del 25% dei risparmi delle cessazioni.