DOMANDA
Nella delibera di programmazione del fabbisogno del personale 2015/2017 ci siamo avvalsi della deliberazione della sezione autonomie n. 12/2012, escludendo dal tetto di spesa l’assunzione ex art 110 comma 1 di un dirigente( ente con dirigenza).
Alla luce della delibera 13/2015/sez aut , contenente in allegato il questionario per i revisori relativo al rendiconto 2014, che al punto 6.6.3 “componenti per il rispetto comma 28 art 9 del d.l. n 78/2010”, include i rapporti a tempo determinato ex art 110 comma 1( a seguito dell’abrogazione dell’art 19 comma 6 quater), senza escludere enti con dirigenza, quale condotta mi suggerisce?
Ribadisco che la novella apportata all’art 19 comma 6 quater dal dl n 90/2014 ha nel contempo novellato l’art 110 comma 1 spostando il limite numerico, contenuto nel precedente art 19 comma 6 quater, nel novellato art 110 comma 1,pertanto il criterio della specialità tra norme e del divieto di doppio limite per tali contratti ex 110 comma 1, evidenziati nella pronuncia n12/2012, sarebbero ancora vigenti
RISPOSTA
La sezione autonomie della Corte dei Conti, senza modificare il proprio precedente orientamento, ha incluso nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili il costo dei dirigenti assunti ex articolo 110, comma 1. Il che crea numerosi problemi a molte amministrazioni.
A mio avviso si può sicuramente affermare che il superamento del tetto di spesa per le assunzioni flessibili a seguito di questo inserimento non può determinare il maturare della sanzione della responsabilità amministrativa. I problemi si pongono all’atto della proroga/rinnovo e per eventuali altre assunzioni. Ovviamente tranne che la necessità di dare corso a queste assunzioni sia dimostrata sulla base della necessità di garantire la erogazione di servizi essenziali.