LA SPESA PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

 

Si deve registrare una discrepanza tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti nella definizione dei risparmi di spesa derivanti da cessazioni che possono essere destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, vi sono contrasti sulla inclusione nel 2016 dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2012.

Il parere n. 28/2016 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Umbria ci dice che si deve ritenere che i comuni non possano “utilizzare a fini assunzionali, nell’anno 2016, i resti del 2012, non essendo tale anno incluso nel triennio antecedente l’anno della prevista assunzione, e cioè l’anno 2016”.

Il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 54 dello scorso 16 maggio ci dice testualmente che “nell’anno 2015 erano liberamente utilizzabili i resti non utilizzati del budget assunzionale del triennio precedente (ovvero i resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2012-2014, per cessazioni intervenute nel triennio 2011-2013), mentre per l’anno 2016 (resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2013-2015, per cessazioni intervenute nel triennio 2012-2014) potranno essere liberamente utilizzati solamente i resti assunzionali calcolati sulle cessazioni degli esercizi 2012 e 2013, dal momento che i resti non utilizzati sulle cessazioni dell’esercizio 2014 (budget 2015) sono vincolati per legge per le assunzioni del personale degli enti di area vasta”.
La tesi della sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna sembra più convincente in relazione alla lettera ed allo spirito del dettato normativo.