DOMANDA

Un ente ha intenzione di effettuare una selezione interna per progressioni verticali da categoria C a D. L’attuale fabbisogno corrisponde a 6 unità, ma al 31 dicembre 2019 per effetto di due pensionamenti già definiti, il fabbisogno aumenterà a 8 unità.  La domanda è se l’ente può avviare la progressione per due posti (il 20% di 8 fa 1,6, per eccesso portato a 2), in base a quanto previsto dall’art. 14 bis D.L. 28.01.2019, N. 4, convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26 fermo restando che l’assunzione del secondo scatterà al momento della cessazione dal servizio delle due unità pensionandi ?

 

RISPOSTA

A mio avviso il tetto delle progressioni verticali del 20% è il tetto massimo, per come previsto dalla norma, e quindi non è arrotondabile per eccesso. Per cui, per potere fare due progressioni verticali dalla categoria C alla D, occorre che siano previste almeno 10 assunzioni nella categoria D.