DOMANDA

Relativamente alla norma sulle progressioni verticali ex art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017, è legittimo che un Comune programmi ad es. l’assunzione di n. 3 istruttori direttivi amministrativi cat. D a tempo indeterminato pieno, stabilisca nel programma che n. 1 posto deve essere coperto con progressione verticale e bandisca la selezione per la progressione, in alternativa ed indipendentemente dalla effettuazione di una selezione pubblica per i 3 posti, che preveda la riserva del 30% per i dipendenti dell’ente appartenenti a categoria C? Ci sono pareri della giurisprudenza in proposito? Commenti dottrinali? Cosa ne pensa?

 

 

RISPOSTA

La disposizione consente a fronte di 4 assunzioni in una categoria di riservarne fino ad 1 posto a progressioni verticali. E consente espressamente di sommare le progressioni verticali ai concorsi con riserva per gli interni entro il tetto massimo del 50% dei posti messi a concorso nella categoria. I latini direbbero in claris non fit interpretatio: lo dice la norma.