DOMANDA

Si sta procedendo alla costituzione del fondo salario accessorio 2016 – parte stabile, e ai sensi del comma 236, art. 1 della Legge n. 208/2015, a decorrere dal 01/01/2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015.

In virtù del collocamento in quiescenza di n… unità avvenuto nell’anno 2015, è stato determinato l’importo di € ..  a titolo di R.I.A. che dovrebbe incrementare la parte stabile del fondo 2016.

Si chiede cortesemente di sapere se tale incremento può essere disposto  compatibilmente con i dettami del  comma 236.

 

RISPOSTA

A mio avviso il tetto al fondo per le risorse decentrate è dettato complessivamente per l’intero fondo, quindi un incremento della parte stabile (quale quello determinato dalla RIA dei cessati) può essere previsto solamente se bilanciato da una corrispondente diminuzione della parte stabile o della parte variabile del fondo, di modo che non sia superato il tetto del fondo 2015. Si ricorda che, sempre sulla base della legge di stabilità 2016, il fondo deve essere decurtato in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali del 2016.