DOMANDA

Nel consolidamento del taglio delle riduzioni operate sul fondo per effetto dell’art.9, comma 2 bis, del dl 78/2010 abbiamo operato così: calcolato la media del personale in servizio nell’anno 2010 (tra quelli al 01.01 e quelli al 31.12.); abbiamo calcolato la media del personale riferita all’anno 2014 e dal rapporto tra le due medie abbiamo effettuato una riduzione proporzionale sia della parte stabile del fondo che della parte variabile. Ciò ha comportato naturalmente che gran parte del tagli andasse ad incidere sulla parte stabile in quanto molto più consistente. Il taglio sulla parte variabile l’abbiamo effettuato solo sull’integrazione dell’1,2% e non già su lettere K o art.15, comma 5. E’, una volta quantificata la misura della decurtazione da consolidare, essa possa essere “caricata” sulla parte variabile e solo per la parte eccedente sulla parte stabile. Ciò consentirebbe ovviamente una maggiore agibilità nella destinazione delle risorse decentrate.

RISPOSTA

I tagli della parte variabile vanno effettuati sia sulla risorse ex articolo 15, comma 2, che su quelle ex articolo 15 comma 2, ma anche sui compensi per la incentivazione del personale dell’ufficio tributi per i recuperi Ici, nonchè sugli eventuali proventi delle sanzioni per le violazione del codice della strada destinate alla incentivazione del personale: queste voci sono infatti comprese nel tetto e nei tagli al fondo per le risorse decentrate.

Non ci sono disposizioni che obbligano al taglio del fondo sulla parte stabile o, in misura proporzionale, tra parte stabile e variabile.