DOMANDA

Gli oneri per le stabilizzazioni degli LSU entrano nel tetto del 50% delle capacità assunzionali che si possono riservare alle stabilizzazioni? E con quali procedure possono essere stabilizzati?

 

RISPOSTA

Nel caso di stabilizzazione di LSU, se la stessa è effettuata per le categorie A e B non è necessario dare corso ad un bilanciamento con le assunzioni dall’esterno nel senso di destinare almeno il 50% delle capacità assunzionali all’esterno.

In questo senso la legge di bilancio 2019. Se invece le stabilizzazioni si fanno nelle categorie C e D, i relativi oneri non devono superare il tetto del 50% delle capacità assunzionali, fermo restando che le risorse trasferite in via permanente dalla regione e/o dallo stato e gli eventuali tagli della spesa per le assunzioni flessibili del triennio 2015/2017 destinati alle stabilizzazioni vanno in deroga da questo tetto.

Al momento attuale per le stabilizzazioni nelle categorie A e B gli enti possono procedere scorrendo dall’elenco regionale, ovviamente solo per gli LSU in servizio nel comune, senza attendere le indicazioni della Funzione Pubblica, mentre per le stabilizzazioni nelle categorie C e D occorre attendere le indicazioni della Funzione Pubblica.