DOMANDA

In applicazione del regolamento è stata richiesta la disponibilità di eventuali graduatorie concorsuali da utilizzare per la copertura di alcuni posti in dotazione organica. Il termine per la risposta scadeva il 3 marzo 2020. In data 15 maggio scorso, un comune, riscontrando la mia  richiesta del 18 febbraio, ci ha inviato una graduatoria da utilizzare indicando la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Tale sospensione opera anche per la richiesta del nostro comune?

 

RISPOSTA

L’articolo 103 del d.l. n. 18/2020 testualmente così recita: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”. Il termine del 15 aprile è stato spostato dall’articolo 37, comma 1, del d.l. n. 23/2020 al 15 maggio.
A mio avviso, quindi, la citata disposizione si applica al procedimento aperto a richiesta dell’ente: si deve parlare di procedimento in quanto l’ente deve effettuare una ricognizione ed indicare una disponibilità. Nella stessa direzione va anche la considerazione che la Funzione Pubblica ha applicato la stessa sospensione alle richieste degli enti per la comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.