Il rimborso delle spese legali ai segretari va escluso nel caso in cui sussista un conflitto,
anche potenziale, di interessi. Per potere essere ammessi al giudizio sulla richiesta di
monetizzazione delle ferie non godute occorre dimostrare di avere svolto l’attività
lavorativa. Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione
lavoro della Corte di Cassazione n. 16933/2019, che conferma l’analogo orientamento
della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Leggiamo in primo luogo che, per giurisprudenza consolidata, “la pubblica
amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un
procedimento penale se sussiste un proprio interesse specifico, da individuarsi qualora
l'attività oggetto dell'imputazione sia connessa all'espletamento del servizio o
all'assolvimento di compiti istituzionali”.
Molto nette sono le indicazioni sul divieto di corrispondere tale rimborso nei casi di conflitto
di interessi, anche potenziale: deve “viceversa escludersi il diritto del dipendente al
rimborso nel caso in cui l'amministrazione abbia, al contrario, l'interesse a vedere
sanzionate le attività abusive eventualmente compiute dall'imputato in violazione dei
doveri d'ufficio ed al fine di perseguire utili privati “. Applicando questa indicazione di
carattere generale al caso concreto, ci viene detto che non spetta il diritto al rimborso delle
spese legali nel caso in cui “il ricorrente era stato imputato di truffa in danni del Comune di
cui era segretario e il Comune era persona offesa nel procedimento”.
Con riferimento alla parte della sentenza che si occupa della richiesta di monetizzazione
delle ferie non godute, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ci dice che si deve
considerare “costante l'orientamento di questa Corte di legittimità nel ritenere che il
lavoratore, che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva
delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei
giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza
rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto
costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la
prova del relativo pagamento”.