Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2016 sono disposti il licenziamento dei dipendenti pubblici che cono colti in flagranza o attraverso sistemi elettronici di controllo delle presenze nella falsa attestazione della presenza in servizio. Inoltre, viene irrogata da subito la sanzione della sospensione del 50% del trattamento economico. Nei loro confronti matura anche responsabilità amministrativa per danno alla immagine dell’ente. I dirigenti o, nei comuni che ne sono sprovvisti, i responsabili che non avviano il relativo iter disciplinare o che comunque li coprono diventano anch’essi passibili di licenziamento. Il superamento dei termini assi brevi fissati dalla normativa per queste sanzioni non determina la illegittimità delle stesse. Sono queste le novità di maggiore rilievo contenute nel D.Lgs. n. 116/2016 “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno. Il provvedimento, in mancanza di previsioni diverse, entra in vigore il giorno 13 luglio, decorsi cioè 15 giorni dalla sua pubblicazione.

E’ del tutto innovativa la previsione della sospensione immediata dei dipendenti che sono stati colti in flagranza o con strumenti elettronici. Il provvedimento deve essere assunto da parte del dirigente/responsabile del settore in cui il dipendente svolge la propria attività. Esso viene assunto dall’ufficio per i procedimenti disciplinari, nel caso in cui sia venuto a conoscenza per primo della mancanza disciplinare.

In via ordinaria il provvedimento deve essere assunto entro 48 ore, che si calcolano a partire “dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza”.

Il termine finale per l’adozione del provvedimento conclusivo è fissato in 30 giorni dalla ricezione da parte del dipendente della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. Si deve sottolineare che anche la violazione di questo termine non determina la invalidità del provvedimento finale in presenza in contemporanea delle due seguenti condizioni:

  1. “non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto alla difesa del dipendente”;
  2. non venga superato il termine per la conclusione dei procedimenti disciplinari, termine che ricordiamo essere fissato in 120 giorni dallo svolgimento del fatto.

Matura responsabilità amministrativa per il danno di immagine che viene provocato all’ente. La misura della sanzione viene determinata non può essere inferiore a 6 mensilità dell’ultimo stipendio in godimento. A tale cifra vanno aggiunti gli interessi e le spese di giustizia. La magistratura contabile nella determinazione della misura della sanzione deve tenere conto “anche della rilevanza del fatto per i mezzi di informazione”, per cui la misura della sanzione deve aumentare nel caso di vicende di cui i mass media si sono largamente occupati.

Non sono infine meno significative infine le novità che determinano la maturazione di responsabilità in capo ai dirigenti e, nel caso in cui l’ente ne sia privo, ai responsabili della struttura presso cui il dipendente svolge la sua attività. Viene prevista che integri gli estremi dell’illecito disciplinare sia la mancata “attivazione del procedimento disciplinare sia l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare”.

Il provvedimento sanziona questa forma di responsabilità con la irrogazione della sanzione del licenziamento.