DOMANDA

–          Visto l’art. 10, comma 2bis del DL 90/2014, convertito nella legge 114/2014;

–          Vista la pronuncia della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 21/2015/QMIG, che ha esaminato le pronunce delle varie Sezioni  delle Corte dei Conti che si sono susseguite, stabilendo(se ho ben capito), in sintesi, quanto segue:

  1. I diritti di rogito competono solo ai Segretari di fascia C;
  2. Viene confermato il limite annuo della quota del quinto della retribuzione in godimento del Segretario;

In relazione a quanto sopra, non sono riuscita a trovare commenti, o altro, riguardante somme da erogare al vice segretario comunale per i diritti di rogito su contratti stipulati  dopo l’entrata in vigore della legge 114/2014.

Se Le è possibile vorrei sapere se i diritti di rogito possono essere liquidati al vice segretario comunale in un Ente il cui Segretario è in fascia “B”, al quale non compete la quota parte dei diritti di segreteria.

 

RISPOSTA

I diritti di rogito ai vicesegretari seguono a mio avviso la stessa sorte degli analoghi compensi dei segretari, stante lo stretto legame.

Per cui solamente nei comuni in cui vi sono segretari di fascia C questi diritti possono essere erogati sulla base della deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti 21/2015.

Tale lettura appare assai discutibile a chi scrive, ma fino a quando altri consessi (come ad esempio i giudici del lavoro dinanzi a ricorsi) non avranno mutato orientamento interpretativo, non si può che suggerire ai comuni di applicare tale orientamento, al più accantonando i diritti di rogito che maturano entro il tetto di 1/5 del trattamento accessorio annuo del segretario, come somma da ripartire tra il segretario ed il vicesegretario.