DOMANDA
L’art. 17 comma 5 CCNL 01/04/1999 cita: “Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento al corrispondente esercizio sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”.

Rientrano in questa fattispecie tutti i risparmi di voci non erogate per effetto di minori retribuzioni (stipendio al 30% per maternità, mancanza di stipendio per  aspettativa non retribuita, ecc.) che sono finanziate dal fondo delle risorse decentrate (progressioni, comparto quota fondo, indennità asili nido ecc.)?

Inoltre il risparmio su indennità di turno, indennità di reperibilità ecc. rispetto allo stanziamento previsto e assegnato al personale può anch’esso rientrare nello stesso comma 5 del citato art. 17?

 

RISPOSTA

Rientrano tutte le somme di parte stabile non utilizzate nell’anno. Non vi rientrano i risparmi derivanti dai tagli al trattamento economico accessorio per i primi 10 giorni di assenza per malattia che vanno ad economia di bilancio. Anche i risparmi sul turno se finanziati dalla parte stabile entrano in tale voce.