LA RIFORMA DELLA LEGGE N. 241/1990

Di Arturo Bianco

La emanazione della legge n. 15/2005 di riforma della legge n. 241/1990 conclude un confronto avviato da molti anni su questo tema e costituisce un momento di straordinario rilievo per la attività delle Pubbliche Amministrazioni e per il loro rapporto con i cittadini e, più in generale, con i privati.

Tale processo si è avviato in sede parlamentare nella scorsa legislatura, con la approvazione da parte di un ramo del Parlamento della proposta di riforma. Il tema è stato ripreso in questa legislatura su impulso del ministro pro tempore per la Funzione Pubblica, on. Franco Frattini, anche sulla base dei lavori di una specifica commissione da lui istituita. Il testo approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 26 gennaio è il frutto di un intenso lavoro parlamentare, che ha infatti visto ben quattro letture tra Camera e Senato.

Molte le novità degne di rilievo, tra tutte segnaliamo: il nuovo concetto di azione amministrativa, le modifiche apportate agli effetti della comunicazione di inizio attività, la nuova disciplina del diritto di accesso, la puntualizzazione del ruolo del responsabile del procedimento. Alcune di queste modifiche recepiscono indicazioni tratte dalla giurisprudenza (ad esempio la disciplina della invalidità amministrativa); altre costituiscono una rivisitazione della normativa già esistente (il ricorso contro il silenzio inadempimento, la conferenza di servizi); altre, infine, costituiscono discipline interamente nuove (la comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze).

Si deve sottolineare il rilievo che le disposizioni assumono per l’attività delle PA e le conseguenze concrete che si determinano, a partire dalla necessità di ripensare la propria struttura organizzativa e le logiche che sono alla base della propria attività. Per molti aspetti ed in molti centri, infatti, la realtà è significativamente più “arretrata” rispetto al modello ipotizzato dalla normativa.

La norma si articola in 23 articoli. Essi dettano, nella gran parte dei casi, modifiche al testo della legge n. 241/1990 e, solo in tre punti, modifiche ad altre disposizioni.

Da sottolineare che vengono inseriti i titoli ad ognuno dei singoli articoli della legge n. 241/1990.

Il rilievo sicuramente maggiore, vedi in questo senso Cerulli Irelli, lo hanno le disposizioni introdotte in materia di invalidità dell’atto amministrativo.

Tra i primi possibili effetti si deve scontare l’aggravamento dei procedimenti ad istanza di parte.

Da sottolineare il significativo ampliamento dei margini di utilizzabilità dell’accordo sostitutivo o integrativo dei provvedimenti, ampliamento che si realizza attraverso la abrogazione della sua limitazione ai soli casi previsti dalla legge.

L’AMBITO DI APPLICAZIONE

La norma, come già la legge n. 241/1990, si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ma con un significativo elemento di differenziazione. Per quelle statali la norma è immediatamente operativa, fatti salvi i casi in cui si rinvia alla adozione di uno specifico regolamento, il che vale soprattutto in materia di accesso. Per le regioni e gli enti locali è necessaria la adozione di specifiche misure regolamentari, che devono essere dettate “nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”. In altri termini, per le regioni e gli enti locali la normativa nazionale vale come indicazione di principio che deve però essere resa concretamente operativa.

Questa differenziazione rischia di aprire significativi problemi applicativi nel caso in cui i singoli enti non adeguino con celerità le proprie disposizioni alle innovazioni legislative, visto che in tal modo si rischia di creare una condizione di “sperequazione” tra i cittadini. Si deve evidenziare che per le sole regioni è espressamente previsto che continuino ad applicarsi in materia di procedimenti amministrativi, fino alla emanazione delle nuove regole, le normative preesistenti ovvero, in assenza di simili disposizioni, si applicano le norme della legge n. 241/1990, nel testo modificato dalla legge n. 15/2005.

I PRINCIPI

Un primo rilevantissimo elemento di novità è costituito dalla previsione introdotta al comma 1 bis dell’articolo 1, per la quale la PA agisce “secondo norme di diritto privato”. Tale regola di carattere generale conosce due eccezioni: la adozione di atti aventi natura autoritativa e le eccezioni espressamente previste dalla legge. Siamo dinanzi ad una disposizione che sul piano dei principi generali ha uno straordinario rilievo, visto che determina un netto restringimento degli ambiti entro cui si applicano le regole proprie del diritto amministrativo. Tale disposizione viene estesa anche alle attività svolte dai privati che esercitano, o meglio sono preposti, ad attività amministrative.

Il primo articolo sui principi generali si completa con le disposizioni che presiedono alla attività amministrativa: perseguire i fini dettati dal legislatore ed utilizzare i criteri di economicità, efficacia, pubblicità e, novità dettata dalla legge n. 15/2005, di trasparenza. La introduzione di tale principio non ha una rilevanza significativa. Tale attività si deve svolgere sulla base delle regole dettate dalla norma in oggetto, da altre disposizioni e, ulteriore elemento di novità, dai principi dell’ordinamento comunitario. Con il che si ribadisce, speriamo definitivamente, la immediata applicabilità di tali principi nel nostro ordinamento, anche senza un loro recepimento diretto. Tra i principi posti dall’ordinamento comunitario si ricordano quelli alla buona amministrazione, alla proporzionalità (inteso come variante del principio della ragionevolezza e determina la necessità di contenere il più possibile le limitazioni alla sfera autonoma dei privati) ed al legittimo affidamento (per cui i vantaggi apportati ad un privato da atti amministrativi non possono essere rimossi se non sulla base di uno specifico indennizzo).

Il primo articolo si completa con il divieto di carattere generale dell’aggravamento del procedimento.

Vi sono alcune novità in tema di conclusione dei procedimenti. Si ribadisce che il procedimento si deve concludere con un provvedimento in due casi: se nasce da una istanza ovvero nei casi in cui è obbligatorio che venga avviato d’ufficio. Alle singole PA è rimesso l’onere di individuare il termine di conclusione dei singoli procedimenti e ciò deve essere fatto con un atto che deve essere reso pubblico; il termine decorre dall’inizio d’ufficio o dal ricevimento della istanza. In caso di mancata determinazione, la legge fissa direttamente il termine in 30 giorni. L’elemento di novità attiene ai rimedi che i privati possono esperire nel caso di decorrenza dei termini senza che la PA abbia adottato il provvedimento. Il privato può proporre, entro un anno e fermo restando che è necessario che continui l’inerzia della PA, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale senza dovere necessariamente prima diffidare l’ente pubblico. Viene fatta salva la possibilità di riproporre il ricorso.

Riconfermate integralmente le disposizioni sull’obbligo della motivazione e della inclusione nelle notifiche degli atti dei termini e delle autorità contro cui è possibile ricorrere. La motivazione comprende i dati di fatto e le ragioni giuridiche. Tali elementi sono resi in rapporto alle risultanze della attività istruttoria. In caso di richiamo di altri provvedimenti per indicare le ragioni che spiegano l’adozione dell’atto, occorre indicarlo e renderlo disponibile. Le motivazioni non sono richieste unicamente per gli atti normativi e per quelli che hanno un contenuto generale. In tema di notificazione degli atti è prescritto che siano indicati per la possibilità di ricorrere il termine e l’autorità a cui l’eventuale ricorso deve essere diretto.

Completamente nuovo l’articolo che incentiva l’uso della telematica. Siamo dinanzi ad una disposizione che segue alle previsioni contenute nella legge Bassanini 1 ed al DPR n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa. Da sottolineare che tale uso viene finalizzato alla maggiore efficienza ed è previsto sia nei rapporti interni, che con le altre PA, che in quelli con i privati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si conferma integralmente l’obbligo per tutte le PA di individuare, con atto da rendere pubblico, le unità organizzative responsabili della istruttoria e della adozione del provvedimento finale per tutti i procedimenti.

Si conferma, parimenti, la disciplina dettata per la individuazione del responsabile del procedimento: il dirigente della unità organizzativa competente ovvero un altro dipendente, ovviamente in possesso dei requisiti per potere svolgere tale attività; fino a che non sia stato individuato un altro dipendente è da considerare come responsabile il dirigente della unità organizzativa. Al responsabile del procedimento può anche essere delegata la competenza alla adozione del provvedimento finale; ove ciò non è espressamente indicato la sua attività si ferma alla istruttoria ed agli altri adempimenti connessi. La individuazione dell’unità organizzativa e del responsabile del procedimento devono essere comunicati ai soggetti interessati.

Alcune importanti modifiche sono state aggiunte alla definizione dei compiti del responsabile del procedimento: valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti; accertamento dei fatti e svolgimento in termini rapidi della istruttoria, a tal fine anche chiedendo il rilascio di dichiarazioni, le rettifiche, disponendo gli accertamenti tecnici e le esibizioni documentali; proponendo o indicendo la conferenza dei servizi; curando le comunicazioni e pubblicazioni; adottando il provvedimento finale ovvero trasmettendo gli atti al soggetto competente. L’elemento di novità è stato inserito a questo punto: si impegna il responsabile dell’adozione dell’atto a non discostarsi in linea generale dalle risultanze istruttorie. La condizione perché ciò possa avvenire legittimamente è data dalla indicazione espressa delle motivazioni.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Vi sono alcune novità nelle norme sulla comunicazione dell’avvio del procedimento; novità di ancora maggiore rilievo su questo punto sono state inserite nel nuovo articolo, il 21 octies, dedicato alla invalidità dei provvedimenti amministrativi.

Si conferma l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, fatti salvi i casi in cui vi ostino ragioni di celerità del procedimento. Tale comunicazione deve essere diretta a tre gruppi di soggetti: coloro nei cui confronti il provvedimento finale produce effetto, coloro che devono intervenire nel procedimento e coloro nei cui confronti il provvedimento possa produrre effetti non positivi, ovviamente ove facilmente individuabili. I provvedimenti cautelari possono essere assunti anche prima della comunicazione dell’avvio del procedimento.

Alcuni elementi di novità sono dettati in tema di modalità e contenuti dell’avviso di inizio del procedimento, che deve essere effettuato mediante una comunicazione personale. Tale comunicazione deve contenere: la PA, l’oggetto l’ufficio ed il responsabile del procedimento, l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti e, elementi introdotti dalla legge n. 15/2005, la data entro cui deve concludersi il procedimento, i ricorsi che possono essere esperiti in caso di inerzia e la eventuale data di presentazione della istanza.

In caso di elevato numero dei destinatari la comunicazione di avvio del procedimento può essere sostituita da idonee forme di pubblicità decise dalla PA. Contro l’omissione di alcuni elementi il ricorso può essere avanzato solo dal soggetto nel cui interesse viene previsto l’obbligo di comunicazione.

Non vi sono novità, in tema di partecipazione, né per la possibilità di intervento che è prevista per i portatori di interessi pubblici, privati e diffusi a cui possa derivare un danno dal provvedimento, né per i diritti dei partecipanti al procedimento. Infatti, i soggetti a cui è comunicato l’avvio del procedimento e coloro che vi intervengono hanno diritto alla visione degli atti ed a presentare istanze che la PA deve valutare, ovviamente ove pertinenti con l’oggetto del procedimento.

Un rilevante valore innovativo ha la disposizione, del tutto inedita, sull’obbligo di comunicare preventivamente alla conclusione i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze da cui ha tratto impulso il procedimento. Si prevede, oltre a tale obbligo, la possibilità di presentazione di istanze da parte del soggetto interessato; l’obbligo per la PA di tenere conto delle argomentazioni avanzate da questo soggetto e, nel frattempo, la sospensione dei termini. Tale disposizione non si applica nei concorsi per la selezione di personale e nei procedimenti di parte avviati in tema previdenziale ed assistenziale.

Sono significativi gli elementi di novità introdotti in tema di accordi che sostituiscono o integrano il provvedimento della PA. Si ribadisce la possibilità per la PA di concordare con gli interessati accordi scritti sul contenuto del provvedimento o sostitutivi dello stesso; tali accordi sono sottoposti agli stessi controlli previsti per il provvedimento finale e ad essi si applicano di regola le norme del codice civile sulle obbligazioni ed i contratti. Due i limiti posti dalla norma: occorre comunque garantire il perseguimento dell’interesse pubblico e non provocare alcuna lesione ai diritti di altri soggetti privati. Per facilitare la utilizzazione di tale strumento si prevede che il responsabile possa concordare un calendario di incontri con il destinatario del provvedimento e gli eventuali soggetto controinteressati. Si continua a prevedere la possibilità per la PA di recedere da tali accordi, ovviamente motivatamente per sopravvenuti interessi della PA e fermo restando l’obbligo di corrispondere eventuali indennizzi a favore del privato. E’ innovativa la disposizione per cui si prevede la preventiva adozione di una determinazione da parte dell’organo competente alla adozione del provvedimento. Il contenzioso è riservato alla competenza del giudice amministrativo.

Sono invariate le disposizioni sui procedimenti relativi alla erogazione di contributi, sovvenzioni etc. E’ necessaria la preventiva determinazione e pubblicizzazione da parte della PA dei criteri e delle modalità.

Parimenti invariate le norme sull’ambito di applicazione: sono esclusi i procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, pianificazione e programmazione, nonché quelli relativi ai procedimenti tributari.

LA SEMPLIFICAZIONE

Radicalmente modificate le norme sulla conferenza di servizi. Si ribadisce che essa è uno strumento finalizzato all’esame contestuale di vari interessi pubblici parte del procedimento. Ed ancora che la sua indizione è necessaria nel caso di mancata acquisizione di intese, concerti, nulla osta, assensi, etc. La sua convocazione è possibile dopo che sono decorsi invano 30 giorni, e non più 15, dalla ricezione della richiesta, nonché nel caso di dissensi. Essa può inoltre essere indetta, da parte della PA che ha gli interessi prevalenti, per l’esame degli interessi coinvolti in procedimenti connessi. La competenza alla convocazione è posta in capo alla PA che ha la competenza alla adozione del provvedimento finale, ovvero in caso di lavori pubblici dal concedente o, con il suo assenso, dal concessionario. Si stabilisce, elemento innovativo, l’obbligo di avvalersi degli strumenti informatici disponibili da parte delle singole PA interessate.

Non meno significative le novità introdotte in tema di conferenza di servizi preliminare. Si ribadisce la possibilità di convocazione, su istanza documentata e si introduce la previsione per cui ciò può avvenire tramite progetto o studio di fattibilità precedentemente alla presentazione del progetto preliminare. Essa è convocata su richiesta del privato interessato per progetti complessi e per insediamenti produttivi di beni e servizi. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico è prevista la partecipazione delle PA che devono esprimere pareri etc. In tale caso essa si svolge sulla base del progetto preliminare e serve a verificare a quali condizioni si possano rilasciare tutti i nulla osta, pareri etc prescritti. Da sottolineare il termine di 45 giorni per indicare, fatti salvi i casi in cui sono presenti elementi preclusivi, le condizioni e gli elementi per rilasciare gli atti di consenso. Norme particolari sono dettate nei casi in cui sia richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale. Le PA preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico, della tutela della salute e, elemento innovativo, della pubblica incolumità si devono pronunciare in modo espresso sulle soluzioni progettuali. Sono dettate previsioni specifiche per il caso in cui sia richiesta la VIA. Sono inoltre dettate procedure particolari nel caso di dissenso espresso da una PA preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico, della tutela della salute e della pubblica incolumità al fine di definire le eventuali modalità di suo superamento. La conferenza di servizi può modificare le sue scelte solo in presenza di significativi elementi di novità emersi nella istruttoria successiva. Per le opere pubbliche, si prevede che una ulteriore conferenza sia convocata sulla base dei progetti redatti tenendo conto delle osservazioni formulate dalle PA.

Molto rilevanti anche le novità sui lavori delle conferenze dei servizi. In primo luogo si dispone che la prima riunione si debba tenere entro 15 giorni ovvero, nei casi complessi, entro 30 giorni dalla indizione. Si continua a prevedere che le determinazioni siano assunte a maggioranza delle PA presenti. Dimezzati i tempi entro cui deve pervenire la convocazione: oggi sono fissati in 5 giorni, con possibilità di chiedere entro i successivi 5 giorni lo spostamento in altra data. Nella prima riunione si fissa il termine massimo di conclusione dei lavori; esso non può superare i 90 giorni, fatti salvi i casi in cui è richiesta la VIA. Nel caso di VIA sospensione fino a 90 giorni per la espressione dei pareri di compatibilità ambientale. Una procedura rafforzata è prevista per le seguenti attività: tutela della salute, del patrimonio storico artistico e, elemento aggiunto dalla legge n. 15/2005, della pubblica incolumità.

Si prevede la partecipazione di ogni PA con un unico rappresentante abilitato ad assumere decisioni vincolanti. Un ulteriore elemento innovativo è costituito dalla previsione per cui a conclusione della conferenza o una volta che siano decorsi i relativi termini la PA procedente adotta la determinazione, tenendo conto delle posizioni prevalenti emerse nella conferenza. Si considera acquisito il consenso in caso di mancata espressione della volontà della PA, il che non richiede –elemento di novità- la necessità di notificazione del dissenso o di impugnazione del provvedimento. I chiarimenti e le integrazioni possono essere richiesti per una sola volta. Altro elemento innovativo è che il provvedimento finale adottato a conclusione della conferenza o decorsi i relativi termini sostituisce il provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta o assenso che deve essere rilasciato dalle amministrazioni partecipanti e da quelle assenti. Si prevede infine la pubblicazione sulla GU o sul BUR dei provvedimenti per le opere sottoposte a VIA; da tale pubblicazione decorre il termine per eventuali ricorsi.

Assai innovative anche le disposizioni dettate in tema di effetti del dissenso. Esso deve essere manifestato durante i lavori, deve essere motivato, non può riferirsi a procedimenti connessi e deve essere completato attraverso la indicazione delle integrazioni e/o correzioni necessarie per raggiungere un esito positivo. E’ venuta meno la disposizione sulla possibilità di trarre conclusioni direttamente da parte della amministrazione procedente. La decisione sui dissensi, elemento innovativo, è rimessa al Consiglio dei Ministri, in caso di contrasto tra Pa centrali; alla Conferenza Stato Regioni (fatto salvo il caso di specifiche leggi regionali sui conflitti) in caso di contrasto tra regioni o tra queste e le PA centrali o alla Conferenza Unificata, in caso di contrasto con le autonomie locali. Tali organi devono assumere le decisioni entro 30 giorni. E’ prevista la partecipazione del concessionario alla Conferenza di Servizi, in caso di ricorso alla finanza di progetto.

Si continua a prevedere che le Pa possano concludere altre ipotesi di accordo, anche al di fuori della Conferenza di servizi.

Nell’ambito della cd semplificazione si fissa il termine di 45 giorni per i pareri da rendere da parte degli organi consultivi. Si prevede la possibilità di chiedere le valutazioni tecniche ad altre PA in caso di ritardi. Si prevede il vincolo ad indicare il termine per i pareri facoltativi. Si dispone che tali norme non sono applicabili nei casi di amministrazioni che tutelano l’ambiente, il paesaggio, il territorio e/o la salute. Si dispone la possibilità di sospensioni dei termini per esigenze istruttorie.

E’ previsto l’ampio ricorso alla autocertificazione, con un impegno a procurare direttamente le informazioni necessarie. E’ prevista la utilizzazione della dichiarazione di inizio attività in luogo dell’atto di assenso/concessione, salve le concessioni edilizie e gli atti il cui rilascio dipende da accertamenti di presupposti di legge, senza valutazioni discrezionali e contingentamenti. Si dispone la possibilità di effettuare una verifica d’ufficio delle autocertificazioni e delle dichiarazioni di inizio attività.

Si dispone un ampio ricorso al principio del silenzio assenso, con graduazione dei termini in ragione della complessità. A tal fine per le PA centrali si prevede la emanazione di uno specifico regolamento. Si dispongono specifiche sanzioni per le dichiarazioni false contenute nella dichiarazione di inizio attività e nella domanda introduttiva ai fini del ricorso al silenzio assenso.

L’EFFICACIA E L’INVALIDITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Siamo dinanzi a disposizioni che sono completamente nuove.

In primo luogo, in tema di atti che limitano la sfera giuridica dei privati si dispone che loro efficacia si realizza con la comunicazione o la notifica nel caso di soggetti irreperibili. Sono possibili altre forme di comunicazione, attraverso la pubblicità, nel caso di una manifesta gravosità della comunicazione personale. •Se non ha carattere sanzionatorio l’atto può, motivatamente, essere immediatamente efficace. L’atto è immediatamente efficace in caso di misure cautelari ed urgenti.

Ed ancora, si dettano prescrizioni sulla esecutorietà degli atti. I provvedimenti aventi natura coattiva indicano il termine e le modalità di esecuzione; essi prevedono che, in caso di inadempimento, scatti la esecuzione coattiva.

In materia di provvedimenti efficaci si dispone che essi siano eseguiti immediatamente, fatta salva la possibilità per l’organo che lo ha disposto di sospendere motivatamente, per il tempo strettamente necessario, l’efficacia o la esecuzione.

La possibilità di sospendere l’efficacia od esecutività è disposta sia in capo alla PA emanante che ad un’altra prevista da legge. Occorre indicare il relativo termine.

Si prevede la possibilità di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamenti della situazione di fatto, per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. A seguito della revoca il provvedimento è inidoneo alla produzione di nuovi effetti e deve essere disposto l’indennizzo per i pregiudizi determinati in capo a privati. La competenza in caso di contenzioso appartiene al giudice amministrativo.

E’ disposta inoltre la possibilità di recesso unilaterale della PA esclusivamente nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Una serie di specifiche disposizioni sono dettate per la disciplina delle ipotesi di invalidità degli atti. La nullità è definita come la carenza di elementi essenziali,il vizio assoluto di attribuzione, la violazione o la elusione del giudicato, ovvero negli altri casi previsti da norme di legge. La annullabilità si ha nel caso di violazione di legge, di eccesso di potere o di incompetenza. Essa non può essere disposta se l’atto è a contenuto vincolato, anche nel caso della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Elemento questo che il legislatore h introdotto sulla base della ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale. Si prevede l’annullamento d’ufficio se vi è un interesse pubblico a tal fine, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Esso è disposto dal soggetto che ha adottato l’atto o da un altro previsto dalla legge. E’ comunque prevista la possibilità di convalida del provvedimento annullabile

L’ACCESSO

Del tutto nuova è la definizione dei termini utilizzati, nonché –per molti versi, la indicazione dei principi.

Si danno le nozioni, prima assenti, di: diritto di accesso, interessati, controinteressati, documento amministrativo, pubblica amministrazione. Siamo dinanzi ad una tecnica legislativa largamente utilizzata negli ultimi anni.

Si fissa il principio generale che l’accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa e che esso detta norme relative ai livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali. Le regioni e gli enti locali possono arricchire tale normativa. Il principio di carattere generale è dato dall’accesso a tutti i documenti. Non sono accessibili le informazioni che non hanno forma di documento. La acquisizione di documenti da parte di PA rientra comunque nel principio di leale cooperazione istituzionale. Esso è esercitabile fino a che la PA ha l’obbligo di detenzione dei documenti. Il diritto di accesso si applica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi, Specifiche modalità sono previste per le Autorità di garanzia e vigilanza.

Del tutto nuove le norme sulla esclusione del diritto di accesso, che è prevista nei seguenti casi: documenti coperti da segreto di stato; previsti per legge o regolamento; procedimenti tributari; attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, pianificazione e programmazione; procedimenti selettivi (in particolare per le informazioni psico attitudinali di terzi). E’ prevista la individuazione degli atti da parte delle singole PA. Viene precluso tale diritto nel caso di istanze tese a svolgere controlli generalizzati della attività della PA.

La esclusione non si realizza nel caso in cui sia sufficiente il differimento. Si dispone la fissazione dei periodi di tempo per la sottrazione all’accesso dei documenti. Si dettano i principi per il regolamento governativo sulla esclusione del diritto di accesso: danno alla nazione, danno alla politica monetaria o valutaria, ordine pubblico e polizia giudiziaria, tutela della riservatezza, attività di contrattazione collettiva ed atti interni connessi all’espletamento del mandato. L’accesso è consentito per la tutela di propri interessi giuridici. Sono previste limitazioni per la possibilità di accesso ai dati sensibili, sulla base delle previsioni dettate dal DLgs n. 196/2003.

Il diritto di acceso viene esercitato attraverso un esame gratuito dei documenti. Nonché attraverso la estrazione di copie, con rimborso delle spese e degli eventualmente necessari bolli. La richiesta di accesso deve essere motivata e deve essere formulata da parte della PA che ha formato o detiene stabilmente il documento. Deve essere motivato il rigetto, il differimento o la limitazione di tale diritto. Si dispone, norma innovativa, il maturare del silenzio rigetto dopo 30 giorni. In questi casi vi è la possibilità di ricorso al TAR, anche nel caso di differimento. Un’altra possibilità è quella di chiedere la pronuncia del difensore civico, che si esprime entro i 30 giorni successivi. In caso di assenza nell’ente del difensore civico si utilizza quello dell’ente che ha l’ambito territoriale immediatamente maggiore.