DOMANDA

Si chiede di voler esprimere parere in ordine alla fattispecie relativa alle collaborazioni occasionali di modesta entità e comunque entro il limite di € 5000,00, relative a docenze per la scuola civica di  musica presso questo Comune.

Il Comune organizza nel periodo scolastico dei corsi di musica in orari pomeridiani su richiesta dei genitori ed in ottemperanza ad apposito regolamento interno. I docenti individuati dal direttore tecnico, sottoscrivono con l’Ente contratto di collaborazione occasionale ai sensi dell’ articolo 2222  del Codice Civile. Alle luce delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs 81/2015 si chiede:

1)    E’ possibile la continuazione di tale procedura?

2)    In caso di risposta negativa quale è la via da seguire?

RISPOSTA

Per il Dipartimento della Funzione Pubblica una collaborazione nelle PA è occasionale se il compenso annuale è contenuto entro la somma di 5.000 euro e se l’impegno richiesto non è superiore a 30 giorni lavorativi all’anno. Tali requisiti devono essere posseduti contemporaneamente per potere considerare l’incarico come occasionale. Il Dipartimento arriva a tale conclusione applicando in modo analogico le regole dettate per la distinzione tra collaborazioni occasionali ed a progetto che si applicava alle aziende private. Non vi sono novità a seguito del DLgs n. 81/2015 che, sul punto, inibisce a decorrere dallo 1.1.2017 il ricorso a cococo da parte delle PA.