DOMANDA

Alla luce dell’art.13 del CCNL dei dirigenti delle FL “orario di lavoro”, considerato che i dirigenti “adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione…..” si chiede se l’organizzazione di tale servizio di “pronta disponibilità” possa ritenersi coerente con le disposizioni contrattuali, fermo restando il rispetto della giornata di riposo settimanale contrattualmente garantita e ciò per tutti i dirigenti (5) anche a prescindere dall’incarico affidato.

 

RISPOSTA

Non vedo nessuna incompatibilità tra un servizio di pronta reperibilità e le regole dettate dal CCNL 17.12.2020 per l’orario di lavoro dei dirigenti. Siamo in questo caso infatti in presenza di un vincolo dettato dall’ente e/o ad una esigenza dell’organizzazione. Peraltro la reperibilità di per sè non incide sull’orario di lavoro, per cui essa non entra nell’ambito delle ore lavorate ed il suo svolgimento non è incompatibile con la giornata di riposo settimanale. Nel caso di chiamata in servizio scatta lo svolgimento di una prestazione di lavoro, che può portare alla effettuazione del riposo settimanale in altra giornata. Per i dirigenti degli enti locali non è remunerabile.