REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DELLE CONVENZIONI PER L’EROGAZIONE PRESTAZIONI E DEI CONTRIBUTI PER SERVIZI NON ESSENZIALI

 

ART. 1 – Finalità

 

  1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, di convenzioni per la erogazione di prestazioni ulteriori e per i contributi versanti dalla utenza per lo svolgimento di servizi non essenziali in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.

 

  1. Le iniziative di cui al comma 1 devono tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

 

Art. 2 – Contenuti e destinatari

  1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
  2. Le convenzioni per la erogazione di servizi aggiuntivi e di consulenze possono essere rese in favore di altre PA e di soggetti privati.
  3. I contributi della utenza oggetto del presente regolamento sono relativi alla erogazione di servizi pubblici non essenziali e/o allo svolgimento di attività ulteriori rispetto agli standard fissati da norme di legge, di regolamento e/o dalle carte dei servizi.

 

Art. 3 – Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  2. a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

 

  1. b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;

 

  1. c) per “sponsor”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;

 

  1. d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor:

 

  1. e) per “sponsee” il comune;

 

  1. f) per “convenzione” l’intesa raggiunta con altra pubblica amministrazione o con soggetto privato avente ad oggetto lo svolgimento di attività ulteriori e/o l’erogazione di servizi aggiuntivi.

 

 

Art. 4 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

  1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante gara ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
  2. All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
  3. L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
  4. a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico bando di sponsorizzazione.
  5. b) l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario;
  6. c) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
  7. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
  8. a) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
  9. b) l’accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
  10. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
  11. a) per le persone fisiche:

– l’inesistenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

– l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

– l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);

  1. b) per le persone giuridiche:
  • oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
  1. Non sono ammissibili offerte da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa finalizzate a sponsorizzarne le relative attività;
  2. L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
  3. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall’Ufficio che realizza l’iniziativa oggetto di sponsorizzazione, nonché dalla relativa commissione di valutazione nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

 

  1. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell’Ufficio che realizza l’iniziativa oggetto di sponsorizzazione; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nel bando.

 

Art. 5 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

  1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG assegnati ai responsabili dei servizi. Nel corso dell’anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente o al responsabile del servizio per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione.
  2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previste a carico del bilancio dell’ente nei capitoli di spesa ordinaria o straordinaria

 

Art. 6 – Contratto di sponsorizzazione

  1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
  2. a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;

 

  1. b) la durata del contratto di sponsorizzazione;

 

  1. c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor

 

  1. d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

 

 

Art. 7 – Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor

1-L’Ente può stipulare contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati i quali, intendendo assumere la veste di sponsor di progetti o iniziative comunali, manifestino spontaneamente la loro volontà.

2-Le proposte di sponsorizzazione, purchè compatibili con il presente regolamento, devono evidenziare le forme del supporto e il valore presumibile del corrispettivo della veicolazione pubblicitaria.

 

Art. 8 – Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche

  1. L’Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l’esecuzione di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
  2. I contratti stipulati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 1 contengono l’esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.

 

Art. 9 – Profili procedurali e garanzie inerenti gli sponsor realizzatori di opere pubbliche

  1. Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
  2. I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori di lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

 

Art. 10 – Tutela dei marchi

1.I contratti di sponsorizzazione stipulati dall’Amministrazione prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2-L’Amministrazione può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative ai propri segni distintivi, qualificando con appositi atti lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

 

Art. 11 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

  1. L’amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
  2. a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;

 

  1. b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;

 

  1. c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
  2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  3. a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  4. b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  5. c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

 

Art. 12 – Convenzioni

  1. L’amministrazione comunale può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici e privati aventi ad oggetto la erogazione, a titolo oneroso, di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari previsti dalla normativa, da regolamenti e/o dalla carte dei servizi e consulenze.
  2. Tali convenzioni sono stipulate dal responsabile del servizio competente e devono essere comprese in un apposito programma di iniziative approvato dalla giunta.

 

Art. 13 – Servizi aggiuntivi

  1. L’amministrazione comunale può erogare, a titolo oneroso, servizi aggiuntivi non relativi a diritti fondamentali alla utenza, servizi che non sono previsti dalla legislazione, da regolamenti e/o dalla carta dei servizi.
  2. Tali attività sono promosse e dirette dal responsabile del servizio competente e devono essere comprese in un apposito programma di iniziative approvato dalla giunta.

 

 

Art. 14 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e delle maggiori entrate derivanti da convenzioni e/o cessione di servizi aggiuntivi

  1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
  2. I risparmi di spesa di cui al precedente comma e le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 12 e 13 (rispettivamente convenzioni per la erogazione di servizi e/o consulenze, nonché contributi della utenza provenienti da servizi aggiuntivi) possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
  3. a) una quota non inferiore al 15% viene destinata alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. Detta quota è determinata annualmente in sede di contrattazione decentrata ed è riferita esclusivamente a dazioni in denaro;
  4. b) la quota rimanente è destinata al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.

 

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

  1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

 

  1. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa.

 

  1. Titolare del trattamento dei dati è l’ufficio che realizza l’iniziativa oggetto della sponsorizzazione

 

  1. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.

 

  1. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

 

Art.14 – Verifiche e controlli

 

  1. Le “sponsorizzazioni” sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

 

  1. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

 

Art. 15 – Riserva organizzativa

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.

 

  1. L’Amministrazione Comunale oltre a quanto previsto dal precedente comma può affidare, attraverso apposita convenzione, il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie e/o Società specializzate nel settore, attribuendo i relativi costi alla stessa sponsorizzazione.