Articolo 1 – Assunzione per mobilità

1. L’amministrazione, per ricoprire posti vacanti in organico, è tenuta in via prioritaria ad attivare le procedure di mobilità. L’istituto della mobilità consiste nel passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria e di dirigenti in servizio presso altre amministrazioni pubbliche che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza espresso tramite il parere del dirigente o responsabile competente. Il provvedimento è di competenza del dirigente del settore competente ed è adottato nell’ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale. Il bando di mobilità viene pubblicato nel sito internet e all’albo pretorio del comune (provincia) di regola per almeno 15 giorni e contiene l’indicazione dei criteri di valutazione delle domande, assicurando comunque la preferenza per il personale eventualmente in servizio presso l’ente tramite comando o in altra forma.

 

  1. Le domande devono essere presentate entro i 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione del bando di mobilità. Le domande devono contenere i dati personali, la Pubblica Amministrazione presso cui si presta servizio, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo professionale, l’anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di inquadramento, i titoli di studio posseduti ed un curriculum illustrativo del possesso di ulteriori requisiti, nonché delle attività effettivamente svolte, anche presso datori di lavoro privati. Ad esse deve essere allegata l’autorizzazione da parte della amministrazione di provenienza. Esse sono esaminate, per verificarne la ammissibilità, dal Dirigente dall’Area interessata,che provvede ad ammetterle,anche richiedendo le eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie. Non vengono prese in considerazione le domande presentate precedentemente.

 

  1. Il Dirigente dell’Area interessata, unitamente al Segretario Generale ovvero, se nominato, al Direttore Generale o a dipendente o dirigente dallo stesso designato, convoca i soggetti che hanno presentato le domande ritenute ammissibili per un colloquio che riguarderà le tematiche attinenti alle attività da svolgere e l’accertamento delle principali caratteristiche psico attitudinali ai fini del migliore inserimento nell’attività lavorativa. Si può prevedere nel bando, in alternativa e/o ad integrazione, lo svolgimento di una prova pratica.

 

  1. Viene quindi formulata una graduatoria in centesimi, sulla base dei seguenti criteri:
  2. a) esperienza acquisita, indicata nel curriculum presentato, da valutare con specifico riferimento all’effettivo svolgimento di attività corrispondenti a quelle per le quali è prevista l’utilizzazione nell’Ente: fino ad un massimo di punti 35.
  3. b) esiti del colloquio svolto valutabile e/o della prova pratica fino a punti 50;
  4. c) trattamento economico in godimento valutabile, fino ad un massimo di punti 15 per i dipendenti inquadrati nella posizione iniziale e senza RIA e/o indennità ad personam e con un punteggio inferiore per i dipendenti inquadrati nelle successive posizioni di progressione orizzontale e/o con in godimento RIA ovvero assegni ad personam

 

  1. Nel caso in cui nessuno degli interessati abbia ottenuto un punteggio superiore a punti 75 non si procederà a nessuna assunzione per mobilità volontaria.

 

  1. Per le mobilità dei dirigenti provvede il Direttore Generale o, in mancanza, il Segretario.

 

  1. Per comprovate ragioni di urgenza le procedura di cui al presente articolo, unitamente a quelle di cui all’articolo 34 bis del D.Lgs n. 165/2001, possono essere svolte unitamente alla indizione delle procedure concorsuali pubbliche, ma in tal caso nel bando di concorso deve essere espressamente indicato che non si darà corso allo stesso ovvero che il numero dei posti sarà ridotto in caso di esito di positivo delle procedure di assunzione tramite mobilità o di assegnazione di personale pubblico in disponibilità. In tal caso comunque le prove concorsuali non possono essere avviate prima della conclusione di tali procedure.

 

Articolo 2 – Mobilità volontaria in uscita

 

  1. La mobilità volontaria in uscita potrà essere concessa al dipendente ed al dirigente che ne abbia fatto richiesta, se in servizio a tempo indeterminato presso l’ente da almeno cinque anni, sulla base del parere favorevole del Dirigente al quale sia funzionalmente assegnato il richiedente o del Direttore Generale/Segretario se Dirigente, e del parere del Dirigente o responsabile competente dell’Amministrazione ricevente.

 

 

Articolo 3 – Mobilità interna.

 

  1. Per mobilità interna si intende il cambiamento del lavoro svolto, l’eventuale modifica del profilo professionale e/o l’assegnazione ad altra area.

 

  1. La mobilità interna, come previsto dalla vigente disciplina contrattuale, va attuata secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.

 

  1. La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  2. a) razionalizzazione dell’impiego del personale;
  3. b) riorganizzazione dei servizi;
  4. c) copertura dei posti vacanti;
  5. d) inidoneità fisica del dipendente al posto ricoperto;
  6. e) perseguimento di specifici programmi e/o progetti dell’Organo Politico.

 

Articolo 4 – Mobilità interna volontaria e mobilità obbligatoria.

 

  1. La mobilità è volontaria quando, avendo l’amministrazione deciso di coprire un posto con personale interno, vi sono uno o più dipendenti interni disponibili volontariamente a coprire quel posto.

 

  1. 2. La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi comunque coprire un posto e non essendovi candidati interni volontari, si assegna comunque il posto ad un dipendente.

 

  1. L’assegnazione tra diversi Servizi della stessa Area e tra diversi Uffici dello stesso Servizio non costituisce mobilità interna, ma esercizio dei poteri datoriali da parte del Dirigente, che vi provvede con proprio atto.

 

Articolo 5 – Mobilità interna definitiva.

 

  1. Alla mobilità interna a carattere definitivo tra le diverse Aree provvede, sentiti i Dirigenti interessati, provvede il Segretario ovvero, se nominato, il Direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti al precedente articolo. Dei singoli atti viene data informazione alle Rappresentanze Sindacali e alla Giunta.

 

  1. Gli atti sono altresì comunicati al Servizio Personale e Finanziario per i conseguenti adempimenti del quadro di assegnazione del personale in servizio.

 

Articolo 6 – Mobilità interna temporanea.

 

  1. Alla mobilità interna temporanea, tra diverse Aree, provvede sempre il Segretario Comunale ovvero, se nominato, il Direttore Generale, sentiti i Dirigenti delle Aree interessate.

 

  1. Degli atti di cui al comma precedente viene data informazione alla R.S.U. nonché al Servizio Personale e , per quelli di cui al comma 2, al Segretario o al Direttore Generale.

 

  1. La mobilità di cui al presente articolo può essere attivata per far fronte a eccezionali carichi di lavoro, o alla straordinarietà di particolari adempimenti.