LA DISCIPLINA DELLA BANCA DELLE ORE

 

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la “banca delle ore”.

Questo istituto realizza la flessibilità dell’orario di lavoro consentendo ai dipendenti dell’ente la possibilità di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate.

 

Art. 2 Prestazioni di lavoro straordinario

Per prestazione di lavoro straordinario s’intendono tutte le prestazioni rese dal personale fuori dall’orario di lavoro, per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed imprevedibili, tenendo presente che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato dai singoli Dirigenti (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti dai Responsabili di settore) ed è rilevabile unicamente dalla timbratura o comunque certificato in relazioni alle esigenze straordinarie del servizio.

La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei singoli Dirigenti (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti dei Responsabili di settore) che potranno autorizzarle unicamente per fronteggiare particolari situazioni, per come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

 

Art. 3 Conto individuale per lavoratore

A ciascun lavoratore viene intestato un conto individuale con la possibilità di immettere o prelevare ore dal conto a lui intestato a seconda delle necessità. Il servizio personale provvederà ad evidenziare nei prospetti orari mensili dei dipendenti il numero delle ore accantonate.

La contrattazione collettiva decentrata integrativa definisce il numero massimo di ore che possono confluire nel conto individuale.

 

Art. 4 – Prelevamenti e immissioni nel conto

Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate dal Dirigente (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti dal Responsabile di settore). L’accantonamento avverrà sulla base di una formale richiesta da parte del dipendente e le ore accantonate resteranno a disposizione per essere utilizzate entro l’anno successivo a quello di maturazione, pena l’azzeramento dell’eventuale credito orario. Non confluiscono nella Banca delle ore le prestazioni di lavoro straordinario legate alle attività istituzionali (ad es. in occasione di Elezioni, Statistiche, Censimenti)

 

Art. 5 – Utilizzo delle ore

Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione, nel caso in cui sia stata preventivamente autorizzata e prevista la relativa liquidazione, o come riposi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. E’ previsto un limite minimo per i prelevamenti di ore utilizzate come riposi compensativi stabilito in 1 (una) ora e non è possibile utilizzare queste ore per ridurre il numero delle giornate lavorative.

 

Art. 6 – Pagamento delle maggiorazioni

Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario verranno pagate il mese successivo a quello di effettuazione dello stesso. A tal proposito i Dirigenti (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti dai Responsabili di settore) sono tenuti a trasmettere le comunicazione di autorizzazione all’ufficio personale entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di maturazione.

 

Art. 7 – Riposi compensativi

L’utilizzo dei riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

Le richieste dovranno essere motivate e presentate con congruo anticipo, di regola una settimana; avranno precedenza le richieste motivate da lutti o malattie di familiari di 1^ grado (genitori o figli). Il Dirigente (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti il Responsabile di settore)potrà motivare il loro differimento per effettive esigenze di servizio.