DOMANDA

Un dipendente in aspettativa per incarico dirigenziale può partecipare alla selezione per le progressioni orizzontali?

 

RISPOSTA

La risposta è negativa sulla base del parere ARAN RAL 1376, che di seguito si riporta: “In base all’art.5 del CCNL del 31.3.1999, tutti i dipendenti hanno diritto di essere valutati per le prestazioni rese ed i  risultati conseguiti nell’anno cui si riferisce la procedura selettiva per la progressione economica orizzontale.

Pertanto, è evidente che trattandosi di personale che è stato assente per tutto l’anno cui si riferisce la valutazione, in quanto in aspettativa non retribuita, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs.n.267/000, non avrà periodi di attività da far valere in sede di valutazione.

Giova in ogni caso ricordare, a prescindere dalla particolare situazione prospettata, che la progressione economica orizzontale ha carattere selettivo e meritocratico.

Infatti, l’art.5 del citato CCNL del 31.3.1999 espressamente richiede, ai fini dell’attuazione della progressione orizzontale, nell’ambito della categoria, la valutazione delle attività e dei risultati, effettuata dal dirigente, al termine del periodo annuale di valutazione correlato al procedimento previsto, come avviene per i dirigenti e per i dipendenti incaricati di posizioni organizzative.

Conseguentemente, si deve escludere in assoluto, come regola generale, in quanto in chiaro contrasto con le previsioni del CCNL, ogni possibilità di attribuzione automatica e generalizzata della progressione economica orizzontale, a prescindere cioè dalla valutazione delle prestazioni rese nell’ambito della categoria di appartenenza”.

Per cui se il dipendente è in aspettativa per il periodo di valutazione previsto dal bando adottato dall’ente, la risposta è negativa.