DOMANDA

Nel caso in cui in un Comune di piccola dimensione non ci siano categorie D o, cmq, mancano le specifiche competenze, le categorie C temporaneamente possono avere posizioni organizzative, ma nel frattempo l’Ente deve attivarsi per le procedure concorsuali.

In tale caso, è possibile esperire la Riforma Madia di cui all’art. 22 comma 15 del d. lgs 75/2017, ovvero l’avanzamento di carriera all’interno dell’Ente se vi sono soggetti che hanno titoli come ad esempio lauree, abilitazione alla professione forense ecc… o bisogna esperire il concorso pubblico?

Atteso che la Madia pone un eccezione per gli anni 2018/2020 è fattibile tale ipotesi ?

Ovviamente, rispettando i posti riservati i quali non devono superare il 20% di quelli previsti nel fabbisogno.

In caso di esito affermativo, l’obbligo della mobilità viene meno oppure no?

Atteso che il principio dell’art. 22 comma 15 è l’avanzamento dei dipendenti interni, la mobilità dovrebbe non essere esperita, giusto?

 

RISPOSTA

Le categorie C possono per una volta sola essere nominate posizioni organizzative se mancano le professionalità. Per essere prorogate occorre indire il concorso.

Il concorso può essere o interamente pubblico o con riserva per gli interni per il tetto massimo del 50% (quindi occorre bandire un concorso ad almeno 2 posti) o se si prevedono 5 assunzioni nella categoria una può essere riservata agli interni con concorso interamente riservato.
La mobilità in questo caso a parere di chi scrive non deve essere attivata, ma la comunicazione ex articolo 34 bis si.